I nuovi obblighi imposti dal decreto anti-frodi, ovvero l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi, non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12 novembre per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
I nuovi obblighi imposti dal decreto anti-frodi, ovvero l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi, non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12 novembre per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche senza inviare la relativa comunicazione all’agenzia delle entrate.
Sfuggono agli obblighi anche le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre (il giorno prima dell’entrata in vigore del decreto) per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.
I crediti oggetto delle comunicazioni appena citate inoltre posso essere ulteriormente ceduti anche dopo l’11 novembre senza necessità di visto e asseverazioni (ovviamente fatta salva la nuova procedura di controllo preventivo e sospensione).
Queste sono le principali e fondamentali indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate attraverso le faq pubblicate ieri sul proprio sito istituzione con le quale di fatto viene sancita la non totale ma solo “parziale” retroattività dl 157/2021 (il decreto anti-frodi).
Parziale perché i nuovi obblighi restano comunque in piedi per tutti coloro, e sono la maggioranza, che non hanno finalizzato le operazioni di cessione sottoscrivendo i contratti con i cessionari o in caso di sconto in fattura che non hanno pagato il corrispettivo indicato sul documento ricevuto al netto del credito incamerato dal fornitore.
L’agenzia, infatti, specifica che si ritiene meritevole di tutela unicamente la casistica che riguarda i contribuenti che hanno “ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021”.
Chi invece ha iniziato nel 2021 uno tra gli interventi per i quali è concessa la possibilità di fruizione alternativa alla detrazione (individuati all’articolo 121 c.2 del dl 34/2020) senza avere “stipulato” un contratto di cessione, dovrà munirsi di visto di conformità e asseverazione.
Le news sulle asseverazioni
L’agenzia delle entrate tratta anche nella tematica delle asseverazioni evidenziando che in attesa della pubblicazione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la congruità delle spese richiesta dalla nuova normativa è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Inoltre viene fornita una rilevante informazione per i tecnici asseveratori.
Nelle faq, infatti, viene indicato che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.
Inoltre sempre in riferimento alle asseverazioni, l’agenzia ritiene che oltre alla congruità delle spese sostenute, qualora si tratti ad esempio di interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario porre in essere anche i relativi adempimenti già previsti ovvero quelli del decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto ministeriale19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.
da italia Oggi