Fringe benefits dipendenti per il 2023

Le novità contenute nel Decreto Lavoro ricalcano la misura agevolativa del 2022, ma sono previsti nuovi limiti e adempimenti (a carico del lavoratore e del datore di lavoro).
Vediamo tutti gli aggiornamenti in tema di Fringe Benefits ai dipendenti e di altre misure di Welfare aziendale.

Misure fiscali per il welfare aziendale e fringe benefits per l’anno 2023
La Legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione in legge del Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48, conferma, esclusivamente per il periodo d’imposta 2023, che il valore dei fringe benefits, ossia dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 3.000, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Riguardo alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai fini prettamente operativi, si ritengono comunque utili le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 04 novembre 2022 che, raccordate con le nuove disposizioni normative, vengono di seguito riepilogate.

Ambito di applicazione soggettivo
La disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

I fringe benefit in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Ambito di applicazione oggettivo
In deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2023, l’art. 40 del DL 48/2023, conferma il limite massimo di esenzione di 3.000 euro già previsto per l’anno 2022, ma deroga la disciplina ordinaria come segue:

– la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit fino a 3.000 euro è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico (questi ultimi aventi reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e elevabili, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, a euro 4.000);
– per i lavoratori non aventi figli a carico resta salva la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR secondo cui non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta;
– sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, ma limitatamente ai lavoratori che possono godere della soglia di 3.000 euro (per quelli che fruiscono dell’ordinaria misura di 258,23 euro i benefit devono essere rappresentati da beni e servizi, mai da denaro; cfr. risoluzione 55/E/2020);
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato (esclusivamente per i lavoratori con figli a carico) da euro 258,23 a euro 3.000.

Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche
La norma prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».

Tali utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

È possibile, infine, comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

In considerazione del fatto che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite dei 3.000 euro.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento (si veda il fac simile proposto al termine del presente elaborato).

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme erogate dal datore di lavoro, nell’anno 2023 o entro il 12 gennaio 2024, possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2024 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2023.

Superamento del limite massimo e relativa tassazione
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 3000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 3.000.

Ulteriori indicazioni operative
In considerazione del fatto che la disposizione è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2023, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Fringe benefits 2023 e rapporto con bonus carburante
Il predetto regime, limitato all’anno di imposta 2023 e ai soli dipendenti con figli a carico, è cumulabile con il bonus carburante (articolo 1, comma 1, Dl 5/2023).

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 3.000 (ovvero 258,23 in caso di assenza di figli a carico) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Se il valore del bonus carburante è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi, e distinti, limiti fissati dalle due norme in commento (euro 258,23 per i soggetti privi di figli a carico ovvero euro 3.000 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

da Il Commercialista Telematico

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