Dare soldi a chiunque, anche ad un figlio, a titolo di donazione, non richiede alcuna forma soltanto se la somma è di modico valore. In caso contrario, bisogna recarsi da un notaio, anche semplicemente per la procura a donare.
Il caso in esame è significativo: un soggetto, in qualità di tutore di un altro soggetto (precedentemente dichiarato interdetto), chiese e ottenne un’ingiunzione di pagamento per l’importo di 160.000,00 euro, oltre interessi legali, invocato a titolo di restituzione per averlo questi prelevato dal conto corrente bancario cointestato con il soggetto interdetto.
L’opposizione da lui promossa fu respinta dal Tribunale con sentenza, confermata dalla Corte d’Appello. Anche il ricorso in Cassazione ebbe esito negativo a seguito della decisione della Cassazione civile, sez. I, 18.02.2022, n. 5488. La Corte d’Appello aveva, infatti, correttamente, ritenuto nulla la donazione della somma di 160.000,00 euro, considerandola di non modico valore e necessitante, pertanto, della forma, a pena di nullità, dell’atto pubblico, nella specie pacificamente mancato.
Da tanto ha fatto conseguire la nullità anche del “mandato” con rappresentanza per la concreta effettuazione di tale donazione, anch’esso privo della forma predetta. È indubbio che, in base al combinato disposto degli artt. 1392 e 1704 c.c., la procura insita nel mandato con rappresentanza suddetto avrebbe dovuto rivestire la medesima forma (atto pubblico, avendo il mandato ad oggetto il compimento di una donazione rivelatasi di valore non modico) prescritta per il contratto che il rappresentante avrebbe dovuto concludere. Eventuali profili di colpa e/o malafede rileverebbero esclusivamente in relazione all’individuazione della data di decorrenza di eventuali interessi sull’indebito da restituire.
Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, poi, l’art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di 2 criteri:
quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto;
quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
La modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante; ciò importa che, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest’ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. Se, dunque, l’art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede, in primis, che la modicità dell’oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata “anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, ne consegue che ove, già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato, tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva incidenza sul patrimonio del donante medesimo. Pertanto, quando si dona un bene, anche una semplice somma di denaro, è necessario valutare la consistenza, in termini di valore, della donazione per evitare inaspettate sorprese.
da Ratio Quotidiano