Per il calcolo del fringe benefit auto, assumono rilevanza gli anni di immatricolazione del veicolo e eventuali optional. Con l’art. 2 del DLgs. 148/2026 (c.d correttivo Omnibus) è stata infatti modificata la disciplina della determinazione del valore dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, senza particolari novità rispetto alla prima bozza dello schema di decreto circolata (si veda “Stretta sui fringe benefit per i veicoli «datati»” del 5 giugno), se non per il coordinamento con il “nuovo” TUIR.
Il DLgs. interviene sostituendo l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR (e contestualmente l’art. 53 comma 6 del DLgs. 117/2026, “nuovo” TUIR), confermando anzitutto l’attuale regola generale per il calcolo del fringe benefit, che prevede di assumere il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Per la determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, la nuova disciplina non fa però più riferimento al requisito della nuova immatricolazione, come condizione da verificare al momento dell’assegnazione dei veicoli, ma all’anzianità del veicolo assegnato.
I valori, come sopra determinati, sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (nuovo terzo periodo della lettera a) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR). In altri termini, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura della determinazione forfetaria del reddito attribuibile all’auto aziendale è aumentata del 50% (così dossier luglio 2026 e Relazione tecnica e illustrativa). Tale aumento del 50% riguarda tutte le tipologie di veicoli, a prescindere dal tipo di alimentazione (quindi anche i veicoli elettrici).
Inoltre, come rilevato nella Relazione illustrativa, venendo meno il requisito della nuova immatricolazione, la disposizione si applica anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui alla disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, come modificato dal decreto in esame.
Il DLgs. introduce poi una specifica tassazione in presenza di accessori e allestimenti dell’auto aziendale (c.d. “optional”), prevedendo una maggiorazione forfetaria del 5% del valore del fringe benefit nei casi in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.
Viene inoltre disposto che le eventuali somme trattenute al dipendente a fronte di tali optional siano portate in diminuzione del valore convenzionale.
La tassazione degli optional si applica dal 1° gennaio 2026 anche in relazione ai veicoli soggetti al regime di cui all’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024. Sono fatti salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.
L’art. 2 comma 3 del DLgs. 148/2026 ha rimodulato la disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, sostituendolo integralmente. Secondo la nuova versione, resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 (quindi con fringe benefit calcolato in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica), fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025.
Viene, in sostanza, estesa l’applicazione del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025 (in precedenza limitata al 30 giugno 2025). Anche in tal caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del compimento del quinto anno dall’immatricolazione del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato del 50%.
È, inoltre, espressamente previsto che il predetto regime fiscale sia applicabile anche ai casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
Sul punto, la Relazione tecnica al DLgs. afferma che con le modifiche introdotte dalla norma in esame si conferma l’applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 e, quindi, si esclude esplicitamente l’applicazione del valore normale, sia ai veicoli rientranti nel regime transitorio (1° luglio 2020-31 dicembre 2024), sia ai veicoli rientranti nella clausola di salvaguardia (auto ordinate nel 2024 e assegnate nel 2025), estendendo tale clausola (inizialmente limitata al primo semestre 2025) all’intero anno 2025.
da Eutekne.info