In Gazzetta Ufficiale il decreto che blocca sconto e cessione dei bonus edilizi

Stretta delle opzioni di sconto e cessione confermata per le spese sostenute da IACP, cooperative edilizie e Terzo settore e anche per le spese agevolate con bonus barriere architettoniche 75%, mentre si salvano in extremis buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici ed escono definitivamente dalla scena delle opzioni le spese relative a interventi che avevano evitato il “blocco” dello scorso 17 febbraio 2023 solo per questioni di disciplina transitoria (in quanto prima di tale data vi era già una CILAS o altro titolo edilizio già presentato) se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati” (art. 1 comma 5).

Questo l’assetto finale dell’art. 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da oggi, in materia di “stretta finale” sulle opzioni di sconto e cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, rispetto alle prime bozze circolate nei giorni scorsi (si veda “Cessione e sconto bloccati anche per ETS e immobili danneggiati dal sisma” del 28 marzo 2024).

Il testo finale del decreto stringe ancor più le maglie anche all’art. 2, sul versante delle tempistiche di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione esercitate su spese 2023 (e delle comunicazioni di “cessione differita” delle rate residue di spese 2020, 2021 o 2022), perché, oltre alla conferma, al comma 1, della esclusione dell’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis relativamente a questo adempimento (si veda “Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi senza remissione in bonis” del 28 marzo 2024), viene aggiunto un comma 2 che esplicita che, per le comunicazioni presentate tra il 1° e il 4 aprile, il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica sarà comunque quello del 4 aprile 2024 (e non, quindi, quello del 5 maggio 2024, come sarebbe altrimenti stato).

In pratica, quest’anno il legislatore ha deciso che è vietato non solo ritardare la trasmissione della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, ma che è anche vietato sbagliare, perché dopo il 4 aprile 2024, salvo ripensamenti, non sarà più possibile attivarsi per correggere gli eventuali errori commessi in buona fede in un raid finale reso talmente caotico dal legislatore stesso da rendere alquanto prevedibile e giustificata la commissione di non pochi errori da parte di privati, imprese e professionisti.

Le spese 2024 che, dopo questo secondo decreto di “blocco”, rimangono ancora eleggibili alle opzioni di sconto e cessione, sono:

  • le spese per interventi agevolati con il superbonus o altri bonus edilizi effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV, relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura);
  • le spese per interventi agevolati con il bonus eliminazione barriere 75% con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023, fermo restando che, se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura (nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30 dicembre 2023, purché precedenti all’entrata in vigore del nuovo decreto);
  • le spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, interventi su edifici condominiali con superbonus 70%), relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 e almeno una minima spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, sostenuta prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto.
    Resta ben inteso che, in tutti i casi in cui i lavori sono su parti comuni di proprietà condominiale, entro la data di riferimento serve che risulti essere stata adottata anche la delibera di approvazione dei lavori.

Rimangono infine esercitabili le opzioni sulle spese sostenute in relazione a rogiti stipulati sino al 31 dicembre 2024, relativi a unità immobiliari “antisismiche” (sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013) e a case “restaurate o ristrutturate” (bonus casa acquisti di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR), laddove la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi sull’edificio, in cui le unità cedute sono situate, sia antecedente al 17 febbraio 2023.

da Eutekne.info

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