Ritenuta per gli intermediari assicurativi

Dal 1.04.2024 anche agenti e mediatori assicurativi sono soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni. Nella circolare n. 7/E/2024 i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel panorama degli adempimenti tributari ci sono dei casi in cui le ritenute di acconto si applicano anche ad imprenditori commerciali.
È il caso, ad esempio, delle ritenute previste dall’art. 25-bis D.P.R. 600/1973 sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
L’applicazione della norma può confondere. Giova anzitutto comprendere che il legislatore considera gli agenti e gli altri intermediari quali imprenditori commerciali salvo poi considerarli lavoratori autonomi al momento del pagamento delle indennità di fine rapporto.
Le provvigioni sono, dunque, soggette ad una ritenuta duale. In generale si applica una ritenuta parametrata al 50% dell’aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, quindi attualmente il 50% del 23% ossia l’11,50%. Se, però, l’intermediario dichiara di avvalersi di dipendenti o collaboratori la ritenuta si riduce al 20% della misura generale, quindi il 4,6%.
La ritenuta può essere certificata per cassa o per competenza. Inoltre, alcune tipologie di intermediari ne sono totalmente esclusi.

Tra questi intermediari esonerati, fino al 31.03.2024 figuravano gli agenti ed i mediatori assicurativi.
La legge di Bilancio 2024 ha abrogato tale esonero con effetto dal 1.04.2024. Con la recente circolare n. 7/E, l’Agenzia interviene a ridosso dell’efficacia delle nuove disposizioni, per dare istruzioni agli uffici.
Sono soggette alla ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari finanziari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione, nonché tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa resa direttamente alle imprese di assicurazione, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) soggetti addetti all’intermediazione ed f) intermediari assicurativi a titolo accessorio.
Qualora, come spesso accade, la provvigione sia trattenuta dalle somme incassate dall’intermediario e da riversare all’Assicurazione sarà necessario riversare alla mandante anche l’importo della ritenuta che la Compagnia di assicurazioni provvederà a versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta si considera convenzionalmente operata. Quest’ultima data corrisponde al mese successivo a quello in cui le ritenute sono state trattenute dai percipienti.
Per il 2024, secondo l’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di avvalersi di dipendenti o collaboratori per i nuovi soggetti alla ritenuta può essere inviata entro il 16.04, ossia 15 giorni dalla decorrenza della norma. Se nulla cambia non ci sarà poi necessità di inviare una nuova comunicazione ad inizio anno.

Da Sistema Ratio

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