Acquisti intra Ue e tipo documento TD18 dal 1° luglio 2022

Con questo articolo vengono illustrate le novità in materia di acquisti intracomunitari di beni con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

L’articolo 38, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che l’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto (comma 2 del medesimo articolo).

Il cessionario nazionale è tenuto, ai sensi dell’articolo 46 D.L. 331/1993, ad integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione Iva (registro Iva vendite e acquisti). Pertanto, la fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni.

In caso di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Fino al 30 giugno 2022 l’acquirente italiano, soggetto passivo d’imposta, può scegliere alternativamente di:

integrare manualmente la fattura del fornitore comunitario inserendo l’operazione all’interno della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) a cadenza trimestrale (Tipo documento TD10);
predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue, da trasmettere tramite SdI con tipo documento TD18. Si ricorda che, in tal caso, tale invio sostituisce l’esterometro a cadenza trimestrale.
L’ipotesi descritta, facoltativa fino al secondo trimestre 2022, diventa obbligatoria dal 1° luglio 2022: dal mese di luglio l’esterometro trimestrale verrà abrogato e l’operatore economico italiano sarà chiamato a trasmettere i dati del singolo acquisto intra-Ue all’Agenzia delle entrate, inviando tramite SdI un file xml conforme al tracciato della fatturazione elettronica.

Tale documento può sostituire l’integrazione cartacea della fattura del fornitore comunitario, assumendo di fatto la veste di un’integrazione “elettronica” della fattura di acquisto: al suo interno vanno esposti i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso nel campo “cedente/prestatore”, mentre nel campo “cessionario/committente” vanno riportati i dati del cliente italiano che effettua l’integrazione.

La trasmissione del Tipo documento TD18 andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

A tal fine nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file xml deve essere riportata la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero. Ai fini della compilazione del campo “Numero” del documento è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Occorre esporre inoltre l’imponibile presente nella fattura di acquisto e la relativa imposta applicata dal cliente nazionale oppure, in caso non si tratti di un’operazione imponibile, la Natura operazione; così, ad esempio, nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4 e per gli acquisti non imponibili con uso del plafond la Natura N3.5.

Si ricorda che il documento elettronico in argomento viene recapitato esclusivamente al soggetto emittente, dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’Iva in fattura, mentre la controparte estera resta esclusa dal processo della fatturazione elettronica. Per questo motivo nel campo “Codice destinatario” va riportato il codice “0000000” oppure il codice SdI del cessionario italiano.

Si segnala, infine, che il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che non riceve la relativa fattura, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; tale documento deve essere annotato entro il termine ultimo di emissione e con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Ai fini della fatturazione elettronica tale autofattura corrisponde al Tipo documento TD20, dove occorre indicare nel campo cedente/prestatore i dati del fornitore Ue e come cessionario/committente i propri dati. Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

 

da Euroconference News

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