Ancora possibile il reverse charge “tradizionale”

L’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute rimane facoltativa

Gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità “analogica”.

È stata, infatti, differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.
Il rinvio è avvenuto a opera dell’art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 convertito. Sono state, quindi, “annullate” e sostituite le specifiche tecniche al tracciato della fattura elettronica via SdI che erano già state approvate per consentire l’adozione delle novità dal 1° gennaio scorso (provv. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021). Resta inteso che, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole in tema di “esterometro”, sarà possibile effettuare l’integrazione “cartacea” della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l’adempimento.

La gestione “analogica” delle fatture da soggetti non stabiliti avviene secondo i termini ordinariamente previsti per acquisti col meccanismo del reverse charge.
Nel caso di fatture da soggetti stabiliti in altri Stati Ue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, il cessionario o committente nazionale è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta e a computarla nella liquidazione periodica del mese di ricezione.

L’annotazione della fattura sul registro delle vendite (o dei corrispettivi) avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento. Inoltre, se l’IVA è detraibile, la fattura ricevuta è annotata sul registro degli acquisti entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (nel caso di fatture ricevute nel 2022, il termine è il 2 maggio 2023). In tal caso, resta dovuta la presentazione trimestrale del c.d. “esterometro”: entro il 31 gennaio 2022, sono trasmessi i dati relativi al quarto trimestre 2021; entro il 2 maggio 2022, i dati relativi al primo trimestre 2022; entro il 22 agosto 2022, i dati relativi al secondo trimestre 2022 (il 31 luglio è sabato e opera il differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).

È fatta salva la possibilità di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto, così sostituendo l’obbligo di comunicazione dei dati su base trimestrale. Si utilizzano i codici “Tipo Documento”: “TD17”, in caso di acquisto di servizi dall’estero e “TD18”, per l’acquisto di beni intracomunitari.

Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue, va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione. Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l’esterometro. Si utilizza il codice “TD17” per i servizi ricevuti e “TD19” per i beni acquistati.

Lasciando il tema dell’esterometro, occorre sottolineare come, in ambito “nazionale”, resti ancora facoltativa l’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo di reverse charge “interno”, che può quindi, tuttora, essere effettuato con annotazione cartacea dell’imposta sul documento.

Va evidenziato, tuttavia, come, in relazione alla Faq Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, pubblicata nella sezione “Info e Assistenza” del portale “Fatture e Corrispettivi”, il cessionario o committente che decida di procedere secondo le modalità analogiche non potrà “inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo” nei registri IVA precompilati. Ne consegue che chi desidera fruire del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate sarà sostanzialmente obbligato a operare l’integrazione mediante trasmissione al SdI di un file XML caratterizzato dal codice “TD16” come “Tipo Documento”.

Quanto ai termini per effettuare l’inversione contabile – analogica o elettronica – deve farsi riferimento all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura emessa dal cedente/prestatore senza addebito dell’IVA va integrata dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”. Il medesimo documento è annotato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.

Esemplificando, il soggetto passivo che riceva, in data 27 gennaio 2022, una fattura per servizi di pulizia di edifici, soggetti a reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (codice “N6.7”), potrà integrare il documento e annotarlo nel registro delle vendite, entro il 31 gennaio 2022 o, al più tardi, entro l’11 febbraio 2022, con riferimento al mese di gennaio.

Qualora sia scelta la strada dell’integrazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia (cfr. “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”), occorrerà inserire nel campo data del file XML, “la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore”. Nel nostro caso, potrà essere indicata una data a scelta compresa nell’intervallo fra il 27 e il 31 gennaio 2022.
La stessa Agenzia consiglia, ai cessionari o committenti che desiderino avvalersi dei documenti IVA precompilati, di trasmettere il file con codice “TD16” entro la fine del mese indicata nel campo “Data”.

 

da Eutekne.info

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