Antiriciclaggio, imprese pronte per la comunicazione del titolare effettivo

In arrivo il preavviso delle Camere di commercio per prepararsi ad adempiere all’obbligo. Nessuna delega ai consulenti.

Si avvicina l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese chi è il «titolare effettivo». In questi giorni le aziende stanno ricevendo una comunicazione da parte della Camera di commercio cui sono iscritte per prepararsi ad adempiere, personalmente, all’obbligo.

Nella lettera non è ancora indicata la data di avvio del nuovo sistema ma si specifica che partirà «a breve». Da qui la necessità per gli interessati di prepararsi ad adempiere.

Il perimetro
L’obbligo di comunicare il titolare effettivo in chiave antiriciclaggio è previsto dal Dlgs 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della direttiva 2015/849. A indicare la procedura è poi intervenuto il decreto del Mef 11 marzo 2022, n. 55 che prevede sia gli obblighi di comunicazione che le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi. Come riassume anche il sito dedicato, creato da Uniocamere, «secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria».

Sono tenuti ad adempiere:

• le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le Srl (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le Spa e altre società di capitali;
• le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
• i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

L’adempimento
La comunicazione non può essere delegata, ad esempio, a un consulente, ma deve essere svolta (e firmata digitalmente) dall’amministratore della società.

La procedura sarà digitalizzata. L’accesso avverrà dal portale titolareeffettivo.registroimprese.it. Da qui si può accedere al servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo, sia attraverso il sofware Dire che attraverso altre soluzioni di mercato. La comunicazione, che di fatto è una autocertificazione, va poi firmata digitalmente.

Il sistema, come detto, sta per partire. Dall’avvio ci saranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione e 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni. Il titolare effettivo va riconfermato ogni 12 mesi.

Le sanzioni
Per chi non comunica affatto il nominativo la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro , come per tutte le mancate comunicazioni obbligatorie (articolo 2630 del Codice civile), mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro (articolo 55 Dlgs 231/2007).

 

da Il Sole 24 Ore

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