Bonus edilizi bloccati sul visto

Il decreto antifrodi è in vigore. Rischio richiamo bonifici già trasmessi anche per la caldaia. L’effetto retroattivo travolge tutte le pratiche in essere.

Nuovi obblighi di visto e asseverazione tecnica per i bonus diversi dal 110% a effetto retroattivo e con costi non agevolabili. L’entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nel decreto-legge novembre 2021, n.157 dell’11
novembre, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, imporrà infatti l’obbligo dei nuovi adempimenti tecnici anche per i lavori già avviati e in corso di esecuzione e ultimazione.
L’adeguamento alle nuove disposizioni comporterà anche dei costi aggiuntivi per i beneficiari (compensi professionali ai tecnici abilitati al rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche) che, stando ad una interpretazione strettamente letterale della normativa esistente, non potranno concorrere alla determinazione delle spese agevolabili ai fini dei singoli bonus diversi dal 110%. Entrambe le problematiche in oggetto derivano dal fatto che l’articolo 5 del decreto in commento prevede espressamente che lo stesso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sarà presentato al senato per la conversione in legge. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta lo stesso 11 novembre 2021 nella serie generale 269, tutte le opzioni per la cessione a terzi o lo sconto in fattura degli altri bonus edilizi diversi dal 110% previsti nel secondo comma dell’articolo 121 del DL 34/2020 devono sottostare ai nuovi obblighi. La stretta antifrodi disposta con urgenza dal decreto-legge in commento non fa alcuna distinzione fra lavori iniziati o da iniziare. Questo fa sì che anche i lavori già iniziati per i quali al momento della stipula dei contratti non erano stati considerati questi due ulteriori adempimenti e i conseguenti costi,
dovranno essere oggetto di revisione. L’aspetto più delicato nelle situazioni in commento è senz’altro quella della asseverazione tecnica circa la congruità dei costi sostenuti.
Che verrà incaricato di un tale compito, a questo punto indispensabile per procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura, non potrà che retrocedere la sua analisi fin dalla data di inizio dei lavori. In questa situazione, in attesa degli sviluppi circa i cambiamenti che dovranno essere apportati anche alla piattaforma telematica delle Entrate utilizzata per l’esercizio delle suddette opzioni, la prudenza è d’obbligo.
Per i cantieri già avviati e magari anche vicini alla chiusura dei lavori, le imprese e i professionisti coinvolti dovranno fare quadrato per capire l’impatto delle nuove misure restrittive sia dal punto di vista amministrativo che finanziario. Allo stato, si ripete, non ci sono spiragli normativi che possano far rientrare questi costi professionali nel perimetro delle spese agevolabili con i bonus edilizi ordinari (bonus ristrutturazioni, eco-bonus, bonus facciate, etc.). L’unica disposizione normativa che consente di conteggiare le spese per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione tecnica è il comma 15 dell’articolo 119 del DL 34/2020 che però si riferisce, espressamente e unicamente, agli interventi edilizi dallo stesso previsti (superbonus) e che non può essere, ad avviso di chi scrive, suscettibile di interpretazione estensiva anche altri bonus edilizi suscettibili di opzione ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto rilancio. Questo è dunque lo scenario che si presenta per i lavori edilizi già in corso dopo le novità contenute nel decreto-legge n.157/2021.

 

di Andrea Bongi e da Italia Oggi

 

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