Esportatori abituali: le nuove procedure di rischio e controllo per gli esportatori abituali

Il Fisco individua i criteri e le modalità di attuazione delle analisi di rischio e controllo per i soggetti che effettuano acquisti non imponibili e trasmettono le relative dichiarazioni di intento.
Quali le specifiche da indicare in fattura elettronica?

Con il provvedimento del 23 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri e le modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera a), D.L. n. 746/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17/1984.

Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

 

Dichiarazioni di intento: le indicazioni in fattura elettronica
La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.

Con l’introduzione dal 1° gennaio 2022 dei controlli ha comportato l’introduzione di ulteriori informazioni all’interno del file .xml della fatturazione elettronica.

Sono state aggiornate le specifiche tecniche versione 1.7 allegate al Provvedimento 23 dicembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 deve essere compilato il blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento in questo modo:

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L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’emissione di una fattura elettronica che riporta la non imponibilità IVA art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 e il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento non valida comporta lo scarto del file da parte dello SdI.

 

da Il Commercialista Telematico

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