Termini ridotti di 2 anni anche se gli incassi sono tracciati per scelta

Per chi è tenuto alla fattura elettronica, la tracciabilità di incassi e pagamenti d’importo superiore a 500 euro garantisce la riduzione di due anni dei termini d’accertamento ai fini dell’Iva e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo.

Per chi è tenuto alla fattura elettronica, la tracciabilità di incassi e pagamenti d’importo superiore a 500 euro garantisce la riduzione di due anni dei termini d’accertamento ai fini dell’Iva e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo. Anziché al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il termine per la notifica dell’accertamento scade il 31 dicembre del terzo anno. È quanto stabilisce l’articolo 3 del Dlgs 127/2015 (in combinazione con l’articolo 3 del Dm 4 agosto 2016, contenente le disposizioni d’attuazione di tale norma) per i soggetti di cui all’articolo 1 dello stesso decreto che emettono fattura elettronica e/o memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri (risposta a interpello 331/2021).

I soggetti esonerati (in generale, ex Dpr 696/96) dalla certificazione e anche dalla trasmissione dei corrispettivi non possono invece accedere al beneficio, a meno che non documentino elettronicamente le operazioni per scelta (risposta 438/2022). Si decade dal beneficio in presenza anche di un solo pagamento rilevante con mezzi non tracciati (così l’articolo 4 del Dm 2016). Stante il richiamo al primo comma dell’articolo 57 del Dpr 633/72, inoltre, la riduzione dei termini non si applica quando la dichiarazione si considera omessa. A pena d’inefficacia, infine, il diritto all’agevolazione – che opera per singolo periodo d’imposta – va segnalato nel quadro RS della dichiarazione redditi, in base all’articolo 4, Dm 4 agosto 2016.

Le chance per i forfettari
Nel rispetto delle medesime condizioni (operazioni tracciate e fattura elettronica), anche gli operatori in regime forfettario possono fruire della riduzione biennale dei termini d’accertamento.

Di questo effetto non beneficiano tuttavia i forfettari che siano transitati alla fattura elettronica in forza dell’obbligo in vigore dal 1° luglio 2022 (per il superamento del limite di 25mila euro di ricavi/compensi nel 2021), a meno che anche nel primo semestre dell’anno scorso abbiano utilizzato l’e-fattura su base facoltativa per tutte le operazioni attive. Se ancora in tempo, inoltre, la fattura elettronica volontaria nel 2023 sarebbe una scelta da valutare anche da parte di coloro per i quali l’obbligo dell’e-fattura scatterà dal prossimo anno (Faq 150/2022).

Se non associata alla tracciabilità di incassi e pagamenti oltre 500 euro, per tali soggetti, non ancora obbligati alla fattura elettronica, il passaggio volontario all’Xml dovrebbe almeno portare in dote la riduzione di un anno dei termini d’accertamento ex articolo 43 del Dpr 600/73, come previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge 190/2014 al fine d’incentivare la transizione alla gestione degli adempimenti documentali Iva in modalità elettronica.

 

da Il Sole 24 Ore

ARTICOLI COLLEGATI