Rata pagata con un giorno di ritardo? C’è la decadenza dalla rateazione

Per la Cassazione (ord. n. 16062/2023), il mancato pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione anche se il pagamento è avvenuto con un solo giorno di ritardo.

Una società proponeva ricorso contro una la cartella di pagamento, relativa a lres, Iva e sanzioni, contestando la decadenza della rateizzazione per il tardivo pagamento della terza rata di un solo giorno.

Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione la quale, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ricordava che, in materia di rateizzazione, l’art. 10, c. 13-decies D.L. 201/2011, entrato in vigore il 28.12.2011, ha modificato l’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 sostituendo il comma 4 che nell’attuale formulazione recita “Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”, introducendo il comma 4-bis del seguente tenore “Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva” (Cass., sent. 5.03.2021, n. 6263).

Ad avviso della Corte di Cassazione tale previsione normativa non consente alcuna distinzione tra ritardato versamento (come avvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata (Cass., 13.11.2017, n. 26776), con il conseguente corollario che la Commissione tributaria regionale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 3-bis, c. 4 D.Lgs. 462/1997, laddove aveva affermato che il tardivo versamento della 3° rata era stato sanato dalla disciplina sul ravvedimento operoso entro il termine di pagamento delle rate successive e che la decadenza dalla rateizzazione si verificava solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata e non anche di un tardivo versamento della stessa.
E, per come rilevato dalla stessa sentenza, la società ricorrente aveva precisato che la 3° rata era stata versata con 1 giorno di ritardo del trimestre per mancanza di fondi, facendo ricorso al ravvedimento operato, versando le relative sanzioni e interessi; pure confermato nel ricorso per Cassazione, dove si legge che la società non aveva corrisposto la 3° rata, aveva fatto ricorso al ravvedimento operoso e, tuttavia, aveva provveduto al pagamento della terza rata con F24, un giorno dopo la scadenza del pagamento della 4° rata.

Da Ratio Quotidiano

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