Le più recenti pronunce di legittimità (ord. nn. 12624/2026 e 11911/2026) riportano al centro un tema molto concreto per gli studi: la fattura con descrizioni generiche può mettere seriamente in discussione la detrazione Iva e, in parallelo, la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette.
Il punto di partenza resta l’art. 21, c. 2, lett. g) D.P.R. 633/1972, in linea con l’art. 226 della direttiva 2006/112/CE: la fattura deve consentire di individuare “natura, qualità e quantità” dei beni e dei servizi. Per le prestazioni di servizi rileva anche la data di effettuazione o ultimazione, necessaria per collocare correttamente l’operazione nel periodo d’imposta.
Nell’ordinanza n. 12624/2026 la Corte ribadisce la funzione probatoria della fattura: non è un mero supporto contabile, ma un titolo che deve garantire trasparenza e conoscibilità dell’operazione, così da rendere possibile il controllo dell’Amministrazione finanziaria, in linea con quanto affermato da Cass. n. 22130/2021. Se la descrizione si limita a formule standard (“acconto consulenza legale”, “prestazioni professionali”, ecc.), senza ulteriori indicazioni e con rinvii contrattuali non prodotti o incoerenti, la fattura perde efficacia probatoria. In questo scenario l’onere della prova si sposta in modo pieno sul cessionario/committente, che dovrà dimostrare l’effettiva esistenza e inerenza della prestazione tramite documentazione ulteriore e coerente.
L’ordinanza n. 11911/2026 affronta il tema specifico degli appalti. La presenza di un contratto, anche con corrispettivo determinato “a corpo”, non è sufficiente a colmare carenze descrittive delle fatture. Formule come “saldo lavori ultimati” o “ultimazione lavori di pavimentazione e impianti” sono considerate troppo generiche se non accompagnate da un corredo documentale che renda verificabili le attività svolte. La Cassazione esclude che il contratto di appalto possa, da solo, sostituire la fattura: il piano civilistico e il piano fiscale restano distinti. Su questo terreno si innesta il principio di neutralità dell’Iva, come declinato dalla Corte di Giustizia nella causa C-516/14 (Barlis).
È escluso un formalismo assoluto: il diritto di detrazione non può essere negato per soli vizi formali qualora gli obblighi sostanziali risultino soddisfatti e l’Amministrazione disponga, anche tramite documentazione integrativa, delle informazioni necessarie per verificare la realtà dell’operazione. In chiave interna, tale impostazione è coerente con l’orientamento secondo cui la descrizione analitica è elemento essenziale della fattura (Cass. nn. 37208/2021 e 23384/2017), ma la genericità può essere superata se il contribuente fornisce un adeguato supporto probatorio (ord. Cass. n. 32369/2022). Diventa quindi decisivo il fascicolo documentale che il contribuente è in grado di esibire in sede di controllo. A seconda dei casi, possono assumere rilievo: lettere di incarico e contratti dettagliati, capitolati tecnici, stati di avanzamento lavori (SAL), computi metrici, report attività, timesheet, ordini, DDT, corrispondenza commerciale, riepiloghi analitici delle prestazioni. È essenziale che tali documenti permettano di collegare in modo univoco la fattura alle operazioni sottostanti e che vi sia coerenza tra soggetti, date, importi e riferimenti richiamati. In assenza di tali elementi, se la fattura è generica, la detrazione Iva e la deducibilità del costo possono essere definitivamente negate. Operativamente, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di utilizzare rinvii in fattura a liste riepilogative o ad altra documentazione “usuale nella pratica commerciale”, purché tali richiami consentano l’esatta individuazione, qualificazione e quantificazione delle prestazioni (risposta a interpello n. 8/2020). In questa logica, anche la prassi storica (R.M. n. 111/1995) conferma che sono ammesse descrizioni codificate solo se, tramite legenda o documenti richiamati, l’operazione rimane pienamente ricostruibile. Per lo studio professionale ciò implica un duplice presidio: da un lato, supportare clienti e fornitori nella corretta impostazione delle descrizioni in fattura, evitando formule vuote o eccessivamente sintetiche; dall’altro, curare la formazione e la conservazione di un set documentale coerente e facilmente richiamabile (contratti, SAL, allegati tecnici, report). Una fattura ben strutturata e corredata resta un forte elemento presuntivo a favore del contribuente; una fattura generica e isolata diventa invece il punto debole su cui tendono a concentrarsi le contestazioni in sede di verifica.
da Sistema Ratio