Importazioni e detrazione IVA

Esiste un momento in cui termina il diritto ad esercitare il diritto alla detrazione Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni (combinato disposto degli articoli 19 e 25, DPR 633/1972), mentre il dies a quo (il momento iniziale da quando decorrono i termini per esercitare il diritto) è definito per le fatture (anche elettroniche) ma non anche per le bollette doganali di importazione.

Sul tema, infatti, non si rinviene una disposizione specifica.

Potremmo, però, riepilogare:

  • i concetti generali;
  • e le disposizioni specifiche sulla fatturazione elettronica,

per vedere se possono essere mutuate al caso del prospetto di riepilogo contabile dei dati delle bollette doganali (di cui alla determinazione Agenzia Dogane 3.6.2022, n. 234367).

Importazioni e detrazione Iva: concetti generali

L’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972 dispone che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta (sugli acquisti e) sulle importazioni di beni

…«sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

Per determinare il termine finale bisogna prima conoscere il termine inziale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 1/E/2018, par. 1.4, che richiama la Corte di Giustizia UE, causa C-152/02), per esercitare il diritto alla detrazione devono sussistere i seguenti due presupposti:

  1. l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale). Si ricorda che per gli acquisti l’esigibilità si ha quanto scatta il momento impositivo ai fini Iva (art. 6, comma 5, primo periodo, Dpr 633/1972);
  2. il possesso di un documento valido (viene richiamata la fattura di cui alla Direttiva 2006/112/Ce, ma lo stesso vale per le bollette doganali di importazione) (presupposto formale).

Per il Fisco (di diverso avviso è la giurisprudenza unionale) per l’esercizio del diritto alla detrazione è essenziale anche l’annotazione del documento nel registro ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/1972 (risposta a interpello n. 417/2022 e principio di diritto n. 13/2021).

Disposizioni specifiche per la fattura elettronica

Per le fatture elettroniche, il presupposto formale (possesso della fattura) si realizza quando la fattura viene recapitata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio o SdI (provvedimento Agenzia Entrate n. 433608/2022).

Per quelle non recapitate quando avviene la presa visione del documento (risposta interpello 435/2023).

Quindi: nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la data di ricezione è attestata dal canale telematico prescelto dal cessionario o committente ed è resa disponibile al destinatario.

Solo nel caso di messa a disposizione della fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Agenzia, ai fini fiscali la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della fattura sul sito, da parte del cessionario o committente.

Si tratta di specifiche regole relative a documenti informatici.

Le importazioni

Aspetto sostanziale

Con riguardo all’aspetto sostanziale, l’esigibilità del tributo (e il conseguente sorgere della detrazione) spetta all’atto dello svincolo delle merci, momento in genere coincidente con l’accettazione della dichiarazione d’importazione da parte dell’autorità doganale (articolo 77, paragrafo 2, Regolamento 952/2013 o CDU; articolo 36, comma 2, DPR 23.1.1973, n. 73 o TULD; circolare Ministero delle Finanze 73/1984; circolare agenzia delle Entrate 32/E/2013, paragrafo 2; risoluzioni agenzia delle Entrate 228/E/2007, 161/E/2018; risposta Interpello agenzia delle Entrate 4/2020).

Si premette altresì che la detrazione dell’Iva assolta in Dogana spetta al destinatario delle merci, e non a chiunque paghi il tributo (es. lo spedizioniere doganale; cfr. risposta a interpello 13.1.2020, n. 4 e Corte di Giustizia Ue 8.10.2020, causa C-621/19).

Inoltre, la bolletta (o il documento contabile) va registrata – al pari delle fatture – nel registro Iva acquisti (principio di diritto 29.9.2021 n. 13).

Aspetto formale

Circa l’aspetto formale (possesso di un documento idoneo, che nel caso delle importazioni è un documento immateriale, ma non informatico) con la risposta a interpello 5.8.2022 n. 417, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la legittimità dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione utilizzando il nuovo “prospetto contabile” che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilascia in se­guito all’acquisizione della dichiarazione doganale di importazione.

Il prospetto di sintesi della dichiarazione doganale ed il prospetto di svincolo, così co­me il prospetto di riepilogo ai fini contabili, sono reperibili per la consultazione me­diante l’applicazione “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” sul PUDM (Porta­le Unico Dogane e Monopoli), accessibile secondo le modalità comunicate con la nota 7.6.2022, n. 238463.

Data la sostituzione del DAU con il prospetto di riepilogo ai fini contabili (circolare Agenzia delle Dogane 6.6.2022, n. 22/D) per l’esercizio della detrazione (non vale il documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo facoltativo; cfr. Risposta Interpello Agenzia Entrate 417/2022) occorre capire se il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’Iva per i beni importati corrisponda:

  1. al momento nel quale il prospetto di riepilogo è generato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
  2. oppure al momento in cui l’importatore prenda effettivamente visione di tale documento contabile.

Conclusioni in merito alla detrazione iva importazioni

Se per le fatture elettroniche recapitate la data di ricezione (la consegna da parte del SdI) fa partire il termine per esercitare la detrazione, lo stesso dovrebbe valere per il documento contabile ai fini delle importazioni, dato che il documento viene generato – e messo a disposizione dell’importatore – sul sito delle Dogane.

Da tale momento (ossia dallo svincolo e dal rilascio del prospetto contabile) sorge il diritto alla detrazione.

In tale momento, ancorché non avesse fatto il download del prospetto, il soggetto passivo è in possesso del documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione (ed infatti può anche chiedere la non applicazione dell’IVA in Dogana se, in qualità di esportatore abituale, ha plafond disponibile).

da Il Commercialista Telematico

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