Perdite su crediti: chiariti i requisiti di deducibilità

La Cassazione, con la sentenza 20.04.2026, n. 10314, è tornata a pronunciarsi sulla deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali, rappresentando come, in ordine alle perdite su crediti non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la giurisprudenza pronunciatasi sull’art. 101 del Tuir è costante nel ritenere la necessità per il contribuente di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo alla perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non appare economico perseguirlo in modo coattivo. Per la Cassazione il legislatore ha valutato l’oggettività della perdita e non la causa che la genera, per cui l’imprenditore può legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale e in vista di benefici economici su altri fronti e così, in via esemplificativa, la scelta di transigere con un cliente non rende indeducibile la perdita. Occorre però verificare la sussistenza di una situazione che renda ragionevole la rinuncia parziale al credito (in tal senso si veda anche Cassazione n. 27096/2025). Più in generale, non possono costituire voci passive delle perdite provenienti da una rinuncia sic et simpliciter al credito, sostanzialmente equiparabile a un atto donativo. Peraltro, la valutazione degli elementi forniti dalla parte contribuente per ritenere il credito di difficile esazione integra una valutazione incensurabile in Cassazione, in quanto comporta indagini di fatto precluse nel giudizio di legittimità. Tale passo della sentenza è condivisibile e l’auspicio è che esso possa indirizzare anche l’operato dei verificatori.

Proprio in ordine al parametro dell’antieconomicità dei fatti d’impresa, si deve evidenziare come anche in dottrina si sottolinei che “in molte circostanze motivi di opportunità commerciale, di immagine, di correlazione soggettiva con gli utenti dei servizi venduti, possono indurre l’operatore economico a non esercitare un diritto che formalmente potrebbe esercitare, per cui ai fini della determinazione giuridico-amministrativa della capacità contributiva i diritti astrattamente nascenti dal Codice Civile non rappresentano una capacità contributiva effettiva e la pretesa di correlarli inferenzialmente con redditi evasi corrisponde solo a una lettura estremamente formalistica del fenomeno economico”.

Si deve anche sottolineare come sia errato far derivare dalla mancata teorizzazione dell’oggetto economico nel diritto tributario il ritenere di individuarlo nel modello della normalità economica, modello che è solo esteriormente elevabile a paradigma tributario, in quanto esso si rivela del tutto inadatto a scrutinare con il criterio dell’effettività la capacità economica del singolo contribuente. Le convenienze commerciali o i diritti astrattamente azionabili da un contratto non costituiscono una capacità economica effettiva, per cui i maggiori ricavi o i minori costi che eventualmente l’impresa avrebbe potuto conseguire o sostenere, ma che in concreto non ha conseguito e/o sostenuto in detta misura, non possono formare oggetto di recupero, in quanto, diversamente, si verrebbero a sostituire con regole empiriche le basi giuridiche e costituzionali su cui poggia la base imponibile fiscalmente rilevante.

Il concetto di congruità, quale asserito profilo dell’inerenza, farebbe in modo che il valore medio-normale venga ad assumere l’assetto di presupposto sostanziale in un processo di “normalizzazione atecnica del reddito”: da strumento di natura surrogatoria delle transazioni commerciali in natura, in strumento che riverbera effetti stabili direttamente sulla determinazione della base imponibile.

In ogni caso, come lo scrivente ha già avuto modo di evidenziare, gli “elementi certi e precisi” di cui all’art. 101, c. 5 del Tuir non possono che venire intesi, anche in base ai descritti rapporti di teoria generale tra probabilità e certezza, solo in senso molto relativo e non certo in modo irreversibile.

La certezza della perdita consiste solo nello stabilire quando la probabilità diventi talmente elevata da assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito. La convenzionalità della contrapposizione tra probabilità e certezza in materia di giudizi storici è stata del resto rilevata anche in teoria generale e la linea di confine tra i 2 concetti è venuta gradualmente sfumando, dal momento che la certezza viene vista come una nozione convenzionale, abbinata a situazioni in cui la probabilità di una certa ipotesi è talmente elevata da far trascurare (cioè ragionevolmente escludere) le ipotesi contrarie.

da Sistema Ratio

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