Le “nuove” associazioni e società sportive dilettantistiche: ne sono state riordinate le caratteristiche civilistiche, avvicinandole molto alla disciplina delle imprese sociali che sono, com’è noto, una categoria di enti del terzo settore (ETS).
Il Decreto Legislativo n° 36 del 2021, corretto e integrato dal Decreto Legislativo n° 163 del 2022, sulla “riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionistici e in materia di lavoro sportivo” dà, per la prima volta, una definizione di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).
Il 1° comma dell’art. 2 definisce l’associazione e la società sportiva dilettantistiche come “il soggetto giuridico, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro (e, come riportato nell’art. 7, in via stabile e principale), attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Come si vede, questa è una definizione di tipo civilistico, basata sull’attività esercitata ed è coerente col contenuto del Dlgs 36/2021 che riguarda essenzialmente le caratteristiche civilistiche delle ADS e SSD (artt. 1, 2 e 6 – 12), che entrano in vigore il 1° Gennaio 2022, e la disciplina del lavoro sportivo (artt. 25 – 37) che entrerà in vigore il 31 Dicembre 2023.
Dal punto di vista tributario questa riforma non cambia le norme precedenti, al massimo ne conferma alcune.
Le nuove associazioni e società sportive Il Decreto Legislativo 36/2021, modificato dal D.lgs. 163/2022, ha riordinato, nei suoi articoli da 6 a 12, le caratteristiche civilistiche delle associazioni e società sportive dilettantistiche prima disciplinate dal comma 18 dell’art. 90 della Legge 289/2002 che fu sostituito dall’art. 4 del Decreto Legge n° 72 del 2004. Esso, pur mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti ha avvicinato molto la disciplina civilistica delle ASD e SSD a quella delle imprese sociali che sono, com’è noto, una categoria di enti del terzo settore (ETS).
L’art. 6 del Dlgs 36/2021, dedicato alla forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, prevede che nella denominazione sociale di essi ricorrano le parole “sportiva” e “dilettantistica”, per indicare la loro finalità sportiva non professionistica, e che essi possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:
– quella di associazione sportiva con o senza personalità giuridica, cioè di associazione riconosciuta o non riconosciuta, ai sensi del Codice Civile o – quella di una delle società disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, vale a dire: società di capitali (Srl, Spa e Sapa) e società cooperative; – quelle degli enti del terzo settore (ETS, incluse le imprese sociali e le cooperative sociali) costituiti ai sensi del 1° comma dell’art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS e nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, che esercitano l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed anche se questa non è la principale attività di interesse generale da essi svolta, ai sensi del comma 1°-bis dell’art. 7 del Dlgs 36/2021. Gli artt. da 6 a 12 del Dlgs 36/2021 si applicano a queste ASD o SSD solo se compatibili coi Dlgs 117/2017 (se sono ETS diversi dalle imprese sociali) e 112/2017 (se sono imprese sociali). Inoltre, tutte le norme del Dlgs 36/2021 si applicano a questi ETS solo limitatamente alla od alle attività sportive dilettantistiche esercitate ed anche tali enti sono obbligati ad iscriversi, oltre al RUNTS, anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (comma 1°-ter dell’art. 38 del Dlgs 36/2021).
Le SSD sono disciplinate dal Codice Civile sul contenuto dell’atto costitutivo e sulla forma societaria adottata, escluse le disposizioni dello stesso Codice sulla distribuzione degli utili, che è vietata dal 1° comma dell’art. 8 del Dlgs 36/2021, fatte salve le eccezioni contemplate dai commi 3° e 4° dello stesso articolo e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (comma 2° dell’art. 6 e comma 1°-bis dell’art. 7 del Dlgs 36/2021).
I soggetti giuridici indicati nell’elenco precedente costituiscono la c.d. “area del dilettantismo” (in precedenza chiamata “settore dilettantistico” e distinta dalla “area del professionismo” delle attività sportive e degli enti che le organizzano e gestiscono), ai sensi dell’art. 1°-bis dell’art. 50 del Dlgs 36/2021 introdotto dall’art. 26 del Dlgs 163/2022.
L’affiliazione a federazioni sportive Prima di affrontare il tema del riordino della disciplina civilistica di questi enti, dobbiamo segnalare che, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, le ASD o SSD sono tenute all’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali od agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, quindi anche alle Discipline sportive associate facenti parte del CONI.
L’affiliazione va rinnovata ogni anno e può essere fatta anche a più di uno di questi organismi, ai sensi del comma 3° dell’art. 6 del Dlgs 36/2021.
Il riconoscimento ai fini sportivi dell’associazione o della società sportiva dilettantistica da parte del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, tramite le federazioni, gli enti o le discipline citate, è condizione essenziale per poter usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla Legge 389/1991, dall’art. 90 della Legge 289/2002, dall’art. 35 della Legge 133/1999 modificato dall’art. 37 della Legge 342/2000 e da altre norme fiscali che esamineremo in questo capitolo.
Questo perché il CONI è il “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi del comma 1° dell’art. 5 del Decreto Legislativo n° 242 del 1999” (art. 7 del Decreto Legge n° 136 del 2004, convertito nella Legge n° 186 del 2004 e che sarà abrogato a partire dal 1° Gennaio 2022).
L’iscrizione delle ASD e delle SSD nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, previsto dall’art. 7 del DL 136/2004, è regolata dalla Delibera del Consiglio Nazionale dello stesso CONI del 18 Luglio 2017 che prevede, a partire dal 2019, di inserire in esso anche l’indicazione precisa delle attività sportive, formative e didattiche svolte da questi enti.
L’iscrizione in esso comporta il riconoscimento a fini sportivi della ASD o SSD da parte del CONI fino al 30 Agosto 2022.
Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche Il Registro tenuto dal CONI, che serve a confermare definitivamente il riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD già affiliate alle Federazioni, Enti e Discipline sportive citate (che del CONI fanno parte) viene abrogato e sostituito dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, istituito e disciplinato dagli articoli da 4 a 15 del Decreto Legislativo n° 39 del 2021 (facente parte della c.d. “riforma dello sport”), tenuto dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si devono iscrivere le ASD e le SSD per il riconoscimento ai fini sportivi e per accedere ai benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, compreso, in primo luogo, il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 389/1991.
Il 1° comma dell’art. 10 del Dlgs 36/2021 trasferisce “la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta dalle associazione e società sportive, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”, quindi, in primo luogo, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali, dall’iscrizione nel Registro tenuto dal CONI all’iscrizione nel Registro tenuto dal Dipartimento per lo sport.
Inoltre, sempre lo stesso comma, trasferisce dal CONI al Dipartimento dello sport l’obbligo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel proprio Registro e che pertanto possono godere delle agevolazioni fiscali per esse previste dalla legge.
A sua volta, l’art. 5 del Dlgs 39/2021, dopo avere stabilito che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche si devono iscrivere le ASD e le SSD iscritte ed operanti nelle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI prevede che “l’iscrizione nel registro certifica la natura dilettantistica di ASD e SSD per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”, vale a dire il riconoscimento a fini sportivi e il godimento delle agevolazioni fiscali o di alto tipo.
Il nuovo registro è attivo a partire dal 31 Agosto 2022, in esso sono state trasferite le ASD e le SSD iscritte fino a quella data nel registro tenuto dal CONI e sarà gestito con modalità telematiche dalla società Sport e Salute Spa, di fatto ente strumentale della Presidenza del Consiglio e del suo Dipartimento per lo sport.
da Il Commercialista Telematico