False partite Iva sotto tiro: fideiussione per riaprire

Con il Provv. del 17/05/2023, l’Agenzia delle Entrate – in attuazione dei c. 15-bis e c. 15-bis2 – nell’art. 35 del DPR 633/1972 introdotti dalla Legge di bilancio 2023 (co. 148 – 150, L. 197/2022) – ha definito criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva.

False partite Iva sotto tiro. Il Fisco rafforza i presidi contro il fenomeno degli operatori «apri e chiudi», ossia che chiudono poco dopo aver aperto senza presentare poi dichiarazione dei redditi né versare imposte, e attua l’obbligo di fideiussione non inferiore a 50mila euro per quelle attività che, raggiunte da provvedimento di cessazione, vogliono poi riaprire.

Il provvedimento 156803/2023 firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, rende, infatti, operativa la stretta voluta dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 148 a 150, della legge 197/2022) con l’istituzione anche di una sanzione di 3mila euro per le partite Iva che verranno dichiarate chiuse dal Fisco. Il provvedimento è, infatti, accompagnato da un fac-simile che riporta il contenuto minimo della polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria da presentare a favore della direzione provinciale competente dell’Agenzia in caso di riapertura.

Anche sulla base dei dati trasmessi e delle istruttorie della Guardia di Finanza, l’Agenzia effettua analisi mirate del rischio. Sono tre i “territori” su cui si indirizza la valutazione, grazie alle informazioni delle banche dati. In primo luogo, gli elementi che sono «riconducibili» al titolare della ditta, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale della società o dell’ente. Elementi che possono riguardare sia criticità economiche e fiscale sia la «manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività». Inoltre, altri elementi di rischio possono essere collegati all’attività in questione, rispetto ad anomalie economico-contabili che poi possano prestare il fianco a condotte evasive. Infine, c’è un fattore collegato alla “condotta fiscale” nel caso in cui emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Le partite Iva ritenute a rischio saranno invitate a presentarsi presso l’ufficio competente delle Entrate e a fornire chiarimenti o documentazione per dimostrare la piena operatività. Gli uffici del Fisco sono, però, chiamati a tutta una serie di riscontri. A partire dalla verifica degli elementi di rischio, facendo particolare attenzione a eventuali criticità fiscali, alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità, alla solidità patrimoniale e finanziaria da “pesare” in base al tipo di attività. Il cuore dei riscontri dovrà riguardare se c’è o meno operatività della partita Iva: i segnali in questo senso possono essere rappresentati dall’esistenza e dall’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento e, come spiega il provvedimento, «ogni elemento di coerenza» rispetto ad essa. Così come il Fisco verificherà il corretto adempimento degli obblighi fiscali, rispetto agli elementi di pericolosità e alle violazioni che saranno individuate. Controlli e riscontri, i cui esiti saranno messi a disposizione della Guardia di Finanza anche attraverso strumenti informatici.

A fronte della convocazione dell’ufficio, se la partita Iva oggetto delle attenzioni degli uffici non si presenza o non fornisce elementi non in grado di dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, l’ufficio emette il provvedimento di cessazione della partita Iva e contestualmente applica la sanzione di 3mila euro nei confronti del destinatario del provvedimento stesso. La cessazione diventa efficace «dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento» e comporta anche l’esclusione dalla banca dati Vies relativa ai soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Con il provvedimento di cessazione, chi vorrà richiedere l’attribuzione di una partita Iva dovrà presentare una polizza fideiussoria o di una garanzia fideiussoria all’agenzia delle Entrate della durata di tre anni e per un importo non al di sotto di 50mila euro.

Qualora poi siano state commesse violazioni fiscali prima del provvedimento di cessazione, la fideiussione dovrà essere pari all’importo ancora dovuto (comprensivo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) se superiori a 50mila euro. Nel fac-simile diffuso dalle Entrate di cui la fideiussione dovrà riportare il «contenuto minimo», vengono anche riportate le condizioni generali della garanzia tra cui la delimitazione, la rinuncia alla preventiva escussione e la surroga.

 

da Il Sole 24 Ore

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