Detrazione Iva, fatture a cavallo d’anno nel registro sezionale

Il D.Lgs. 148/2026 amplia i tempi per esercitare la detrazione Iva e introduce una soluzione specifica per le fatture ricevute nell’anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. L’art. 12 modifica gli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972, intervenendo sia sul termine per detrarre l’imposta sia su quello per registrare i documenti di acquisto. Il decreto è entrato in vigore il 12.08.2026 e coordina le stesse modifiche con gli artt. 56 e 88 TUIva di cui al D.Lgs. 10/2026, destinato ad applicarsi dal 1.01.2027.

Sul piano sostanziale, il nuovo art. 19, c. 1, consente di esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti nel momento della sua nascita. Viene quindi superato il termine più ristretto introdotto dal D.L. 50/2017. Parallelamente, il nuovo art. 25, c. 1, prevede che fatture e bollette doganali siano annotate prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento. Soprattutto, scompare il precedente vincolo della registrazione “con riferimento” all’anno di ricezione, elemento che apre alla gestione delle fatture a cavallo d’anno con una maggiore flessibilità.

L’effetto più rilevante riguarda proprio i documenti ricevuti dopo il 31.12. La relazione illustrativa chiarisce che, se una fattura si riferisce a un’operazione con Iva esigibile nel 2026 ma viene ricevuta nel 2027, prima della presentazione della dichiarazione relativa al 2026, il contribuente può far concorrere la relativa imposta alla dichiarazione Iva 2026. In questo caso il documento deve essere annotato in un’apposita sezione del registro degli acquisti: il sezionale serve a separare le fatture ricevute nel 2027 ma imputate, ai fini della detrazione, al 2026 da quelle che confluiscono ordinariamente nelle liquidazioni del nuovo anno. In termini operativi, quindi, il ricevimento successivo al 31.12 non impone più necessariamente di rinviare la detrazione all’anno di ricezione.

L’esempio rende chiaro il meccanismo. Per un’operazione effettuata nel dicembre 2026, con fattura ricevuta nei primi mesi del 2027 e comunque entro il 30.04.2027, la detrazione potrà essere esercitata nella dichiarazione relativa al 2026, purché il documento sia registrato nel sezionale dedicato. Se invece la fattura viene acquisita dopo tale data, non opera la specifica retroimputazione al 2026 descritta dalla relazione illustrativa, mentre resta applicabile la più ampia finestra temporale prevista dagli artt. 19 e 25, nel rispetto dei rispettivi presupposti. La gestione richiede quindi un corretto coordinamento del software contabile, perché l’Iva dei documenti retroimputati non deve confluire per errore nelle liquidazioni periodiche del 2027.

La novità si inserisce in un quadro europeo non ancora definitivamente stabilizzato.La relazione illustrativa richiama la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 11.02.2026, causa T-689/24, secondo cui la disciplina unionale osta a una normativa nazionale che impedisca la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui risultano soddisfatte le condizioni sostanziali solo perché la fattura è stata ricevuta successivamente, ma comunque prima della presentazione della dichiarazione. Su questa pronuncia, tuttavia, la Corte di giustizia ha disposto il riesame con decisione 26.03.2026, causa C-167/26 RX, per verificare la compatibilità dell’impostazione con la precedente giurisprudenza europea. Il fondamento interpretativo richiamato dal legislatore italiano, quindi, non può ancora considerarsi definitivo.

Resta inoltre da chiarire la decorrenza concreta delle nuove regole per le fatture riferite a periodi anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026, poiché il decreto non contiene una disciplina transitoria espressa.

Per i contribuenti in contabilità semplificata che applicano la presunzione di cui all’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973, dal 1.01.2027 trasfusa nell’art. 23, c. 5 D.Lgs. 141/2026, resta infine necessario coordinare la registrazione Iva con gli effetti reddituali attribuiti alla data di registrazione del documento.

da Sistema Ratio

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