Tra le indicazioni fornite dal DM 7 maggio 2026, contenente le disposizioni attuative dell’iper-ammortamento ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025, sono stati, tra l’altro, definiti gli adempimenti documentali (artt. 6 e 7), le caratteristiche dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (art. 8) e le cause di decadenza (art. 10).
Con riferimento alla documentazione richiesta, è prevista, in sostanza, la redazione di una perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile, il cui possesso dovrà essere attestato in sede di trasmissione della comunicazione di completamento.
In particolare, sono richieste perizie asseverate, corredate da analisi tecniche, che comprovano:
- le caratteristiche tecniche dei beni materiali e immateriali 4.0 tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- le specifiche caratteristiche previste dall’art. 8 del DM 7 maggio 2026 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Nessuna deroga per i beni al di sotto di una certa soglia. A differenza delle agevolazioni precedenti, infatti, non è prevista la possibilità di presentare un’autodichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo inferiore a 300.000 come nel “vecchio” credito d’imposta 4.0 (soglia che era fissata a 500.000 per i “vecchi” iper-ammortamenti).
Pertanto, a prescindere dall’importo dell’investimento, per i nuovi iper-ammortamenti ex L. 199/2025 è sempre necessaria la perizia tecnica asseverata.
La perizia deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o, mediante attestazione corredata da un’analisi tecnica, da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.
Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica, per i beni 4.0, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
L’art. 7 del DM 7 maggio 2026 stabilisce inoltre che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ex DLgs. 39/2010, dotati di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Si rileva che non è prevista, né nella norma agevolativa né nel DM 7 maggio 2026 attuativo, una specifica dicitura normativa da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili ai fini degli iper-ammortamenti ex L. 199/2025, a differenza di quanto era stato invece previsto in passato per altre agevolazioni (es. per il credito d’imposta per investimenti).
Nessuna dicitura specifica richiesta nelle fatture
Sul punto, nel corso di un webinar tenutosi ieri, Marco Calabrò, Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT, ha confermato che non è necessario richiamare la norma nelle fatture ai fini degli iper-ammortamenti, trattandosi quindi di una semplificazione rispetto alle precedenti agevolazioni. Tale indicazione dovrebbe essere riportata, secondo quanto anticipato, in una circolare di prossima emanazione sui nuovi iper-ammortamenti.
L’impresa è comunque tenuta, a norma dell’art. 9 del DM 7 maggio 2026, a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni richieste, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Sono considerate cause di decadenza, tra l’altro, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, nonché la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio o le false dichiarazioni rese nella procedura.
da Eutekne.info