Fedeltà dichiarativa fondamentale per il regime premiale ISA e il CPB

Con la circolare n. 4, pubblicata il 6 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce un riepilogo delle principali novità sugli ISA per il periodo d’imposta 2025, la cui comunicazione dei dati rilevanti costituisce un allegato necessario del modello REDDITI per gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo.

Fermo il complessivo quadro applicativo, tra gli aspetti di maggior rilievo sono segnalati i seguenti:

  • gli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono (DM 31 marzo 2026);
  • la revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli ISA alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse (DM 15 aprile 2026);
  • i criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 (provv. 22 aprile 2026 n. 123160);
  • le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, sono messi a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (provv. 13 aprile 2026 n. 115744).

La circolare mette poi in evidenza alcune modifiche che hanno interessato i modelli ISA, per quanto attiene le cause di esclusione dagli ISA per gli enti del Terzo settore, i dati del frontespizio, i dati del quadro C di alcuni modelli, nonché quelli dei quadri contabili.

Dal frontespizio sono state eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, che sono confluite tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale.

In relazione al quadro F dei dati contabili degli esercenti attività d’impresa, con specifico riguardo alle maggiorazioni dei canoni di locazione finanziaria ovvero delle quote di ammortamento, determinate per effetto delle agevolazioni introdotte dalle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, sono state implementate le istruzioni dei righi F13, F15 e F17 con il riferimento all’iper-ammontamento di cui alla L. 199/2025. Trattandosi di una misura agevolativa che interessa gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, l’integrazione è finalizzata all’indicazione degli importi agevolati da parte dei contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e in corso al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda il quadro H dei dati contabili degli esercenti lavoro autonomo, pur conservando la medesima struttura dei precedenti modelli dichiarativi, sono state aggiornate le istruzioni così da allineare la compilazione alla riforma del reddito di lavoro autonomo, in coerenza con il quadro RE del modello REDDITI. La principale differenza rispetto agli anni passati riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A e nel modello ISA sono riportati al rigo H19 relativo alle altre spese documentate deducibili.

La compilazione dei modelli ISA per il 2025 richiede particolare attenzione per i soggetti che avevano aderito al CPB 2024-2025 e che intendono rinnovare il concordato per il 2026-2027, così come per coloro che intendono aderirvi per la prima volta, in quanto i dati relativi al periodo d’imposta 2025 indicati nei modelli ISA, comprensivi delle precalcolate ISA e del punteggio ISA, rilevano ai fini dell’elaborazione della proposta 2026-2027 e dell’aliquota dell’eventuale imposta sostitutiva CPB.

Riprendendo i chiarimenti resi nel corso della Videoconferenza del 5 febbraio 2025, uno specifico focus è dedicato alla necessità che i dati riportati nei modelli ISA siano veritieri, corretti e completi. Ciò ha effetti immediati in relazione alla fruibilità del regime premiale i cui benefici, in presenza dei livelli di affidabilità richiesti, non possono ritenersi legittimamente utilizzati con la dichiarazione di dati non veritieri, incompleti o comunque inesatti. A questo proposito viene richiamata l’ordinanza n. 28457/2024 della Cassazione che, con riguardo agli studi di settore, ha affermato che i benefici premiali presuppongono la “fedele esposizione dei dati”, restando esclusi in presenza di dati non veritieri.
La medesima necessità – si precisa nella circolare – si pone anche con riguardo al concordato preventivo biennale, la cui proposta si fonda anche sulle risultanze degli ISA.

da Eutekne.info

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