L’Agenzia delle Dogane evidenzia con specifico avviso che è stato pubblicato il regolamento UE di variazione delle regole di origine preferenziale delle merci secondo una roadmap efficace a decorrere dalla fine del 2027.
Con un avviso del 3.07.2026 l’Agenzia delle Dogane propone le nuove procedure dell’origine preferenziale delle merci a opera del Regolamento di esecuzione – RE (UE) 2.06.2026, n. 1183 recante modifica del RE (UE) 2015/2447.
Per i prodotti importati da taluni Paesi terzi, e che soddisfano determinati requisiti, è prevista l’attribuzione dell’origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). Si definisce “regime preferenziale” un accordo commerciale mediante il quale l’Unione applica le misure tariffarie preferenziali di cui all’art. 56, par. 2, lett. d), o all’art. 56, par. 2, lett. e) del Codice dell’unione (CDU, Reg. (UE) n. 2013/952).
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 23.06.2026: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a differenza delle direttive non necessita di essere recepito in una legge nazionale, ma si applica in modo scaglionato a decorrere dal 23.12.2027.
Con tale provvedimento, la Commissione ha avviato una radicale riforma del Regolamento (UE) 2015/2447 con l’obiettivo di archiviare definitivamente l’era dei certificati cartacei, razionalizzare le regole sull’origine preferenziale delle merci, alleggerendo, al contempo, i costi amministrativi che gravano su autorità doganali ed operatori economici.
Si evidenzia a tal fine che la soglia di 6.000 euro, fino alla quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all’origine, è mantenuta sia per gli esportatori dell’Unione che per gli esportatori dei Paesi beneficiari del Sistema Generale delle Preferenze (SPG).
L’art. 64 CDU stabilisce che, per fornire a un acquirente le informazioni relative al carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali, il fornitore rilasci una “dichiarazione del fornitore”. È previsto un adeguamento della dichiarazione del fornitore alle effettive catene di produzione e di approvvigionamento e alle prescrizioni relative allo stabilimento dell’origine preferenziale da parte degli esportatori e alla sua verifica da parte delle autorità doganali con la predisposizione di un elenco di dati standardizzati e codificati che faciliteranno lo scambio elettronico e il trattamento tra fornitori ed esportatori.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183, nell’introdurre un ecosistema digitale centralizzato, riscrivendo le regole per esportatori e fornitori, ha previsto un’applicazione scaglionata nel tempo, secondo la seguente roadmap:
- 23.06.2026, entrata in vigore formale del Regolamento (UE) 2026/1183;
- 23.12.2027, applicazione generale della riforma procedurale dell’origine;
- 23.06. 2028, obbligo di utilizzo dei nuovi dati standardizzati per le dichiarazioni del fornitore;
- 26.06.2030, gli operatori UE e le autorità doganali dovranno usare obbligatoriamente il sistema e-PoC UE per i certificati EUR.1 nell’ambito della Convenzione PEM (Paneuromediterranea);
- 23.06.2032, estensione dello scambio telematico tramite e-PoC UE ai Paesi terzi contraenti della Convenzione PEM;
- 29.06.2033, piena operatività dei controlli automatizzati e dell’interscambio dati totale tra e-PoC UE e sistemi nazionali.
Saranno via via fornite istruzioni di dettaglio non appena disponibili da parte dei competenti servizi della Commissione.
da Sistema Ratio