È una riforma tutta ancora da costruire quella sulla previdenza complementare, che entra in vigore il 1.07.2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Le direttrici generali ci sono già e sono state fissate dalla legge o, più specificatamente, dall’art. 1, c. 204 della legge di Bilancio 2026. Al centro della riforma figura il nuovo meccanismo dell’adesione automatica e piena. Come funziona? A spiegarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle Faq pubblicate nel Portale Previdenza Complementare.
Innanzitutto, come precisa lo stesso Dicastero, va detto che la piena operatività della riforma richiede 3 importanti passaggi istituzionali, ossia le istruzioni COVIP sui requisiti minimi delle linee di investimento, le direttive COVIP sull’adesione automatica e il decreto Lavoro/MEF per il rilascio del nuovo modulo TFR2.
La nuova disciplina si applica ai lavoratori dipendenti privati assunti dal 1.07.2026, ma distingue tra lavoratori privati di “prima assunzione” e “non di prima assunzione”.
È lavoratore di “prima assunzione” il lavoratore senza pregressa storia lavorativa, il cui primo rapporto di lavoro subordinato è instaurato dopo il 30.06.2026 e non titolare di una posizione di previdenza complementare.
Per “lavoratori non di prima assunzione” si intende invece chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato e che, in fase di assunzione, dichiara di avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da Tfr o dichiara di non avere nessuna forma di adesione.
Restano esclusi i dipendenti pubblici, i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.
Il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato ha tempo 60 giorni dall’assunzione per esprimere una scelta sulla destinazione del Tfr maturando. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare. Il lavoratore può, nei 60 giorni, rinunciare all’adesione automatica al fondo collettivo di riferimento, scegliendo un altro fondo pensione o decidendo di lasciare il Tfr in azienda/Fondo Tesoreria Inps. L’adesione automatica comporta il versamento non solo del Tfr maturando per intero (o parziale, nei casi consentiti), ma anche del contributo del datore di lavoro e del lavoratore, se dovuto.
Per i lavoratori non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione a un fondo pensione alimentata in precedenza con Tfr totale o parziale scatta l’adesione automatica, salvo il lavoratore opti per aderire esplicitamente ad altro fondo pensione liberamente scelto.
Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano invece di non avere già un’adesione a un fondo pensione alimentata in precedenza con Tfr totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il Tfr resta in azienda/Fondo Tesoreria Inps. È fatta comunque salva la facoltà del lavoratore di rivedere tale scelta destinando il Tfr maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto.
All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro fornisce un’informativa al lavoratore (conservando traccia della consegna) e, se lo stesso dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Insieme all’informativa, il datore deve consegnare il nuovo modulo che aggiorna l’attuale modello TFR2. In attesa dell’emanazione del decreto, spiega il Ministero del Lavoro, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.
Il datore di lavoro comunica l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni utili a effettuare una scelta diversa. L’adesione automatica e la competenza dei versamenti decorrono dalla data di assunzione. Il fondo pensione collettivo di destinazione comunica l’avvenuta iscrizione automatica al lavoratore.
da Sistema Ratio