I gestori di cripto-attività (cosiddetti Cao, o anche noti come Casp) dovranno comunicare all’amministrazione fiscale entro il 30 giugno 2027 tutta una serie di informazioni sulle transazioni effettuate dai loro clienti. È stato pubblicato il 22 Giugno sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha dettato le disposizioni attuative del d.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva Dac8 (direttiva Ue 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023).
Con questo provvedimento l’Agenzia delle entrate va quindi a completare il quadro operativo per l’avvio degli obblighi introdotti dalla direttiva Dac8, posti a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività. La novità principale è l’ingresso a regime di un sistema di reporting fiscale automatico sulle cripto-attività, destinato ad alimentare lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati sono i prestatori di servizi per le cripto-attività individuati dall’articolo 7 del decreto legislativo (i citati Cao o Casp). Sono invece esonerati dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendone i presupposti, assolvono obblighi equivalenti in un altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non Ue, a condizione che trasmettano apposita notifica.
La notifica
Proprio la notifica rappresenta uno degli snodi operativi più rilevanti. Essa dovrà essere effettuata ogni anno, entro il termine previsto per la comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Il prestatore dovrà indicare denominazione, codice fiscale italiano (se presente), Nif (codice fiscale) estero, Stato membro o giurisdizione non Ue in cui assolve gli obblighi, nonché dichiarare che le regole applicate sono sostanzialmente simili a quelle italiane.
Registrazione unica
Per i Cao non residenti viene disciplinata la registrazione unica. Chi non dispone delle credenziali di accesso ai servizi telematici dovrà richiederle online attraverso il modulo «Request Id» disponibile nella sezione in lingua inglese del sito dell’Agenzia. Chi è già abilitato dovrà invece integrare la precedente richiesta tramite l’applicazione «Update request». Il Centro operativo di Pescara comunicherà credenziali, password di primo accesso e le prime quattro cifre del Pin, restando competente per i soggetti non residenti.
La registrazione comporta la trasmissione di una serie di dati identificativi: denominazione, indirizzo postale, Pec o altro indirizzo elettronico, siti web, codice fiscale italiano e altri identificativi fiscali, Stati membri di residenza degli utenti oggetto di comunicazione ed eventuale giurisdizione qualificata non Ue. Al termine della procedura sarà attribuito un Iin, cioè il numero identificativo individuale del Cao, destinato a confluire nel Registro centrale sicuro europeo.
Dati da comunicare
Quanto alle comunicazioni, i prestatori dovranno trasmettere codice fiscale, Iin (ove attribuito), indirizzo e-mail, informazioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. 194/2025 e codice fiscale italiano degli utenti, se disponibile. La trasmissione avverrà tramite Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, utilizzando file in formato Xml secondo il tracciato allegato al provvedimento.
Scadenze
Il calendario è ora definito. Le informazioni dovranno essere comunicate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Il primo invio è fissato al 30 giugno 2027. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza sarà possibile effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni, anche a seguito di ricevute di scarto.
Le comunicazioni tardive entro i trenta giorni saranno comunque acquisite e inviate alle autorità estere entro il termine di scambio; quelle successive saranno acquisite e trasmesse anche oltre tale termine.
L’Agenzia rilascerà ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file, con esito positivo oppure scarto. In caso di scarto sarà necessario procedere a un nuovo invio.
Scambio informazioni
Il primo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni interessate dovrà avvenire entro il 30 settembre 2027 (il termine del 30 giugno vale solo per gli operatori domestici). Entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria il Centro operativo di Pescara individuerà i Cao registrati che non hanno inviato la comunicazione e li inviterà ad adempiere entro sessanta giorni.
da Italia Oggi