Uno dei nodi da sciogliere ai fini del nuovo iper-ammortamento riguarda l’agevolabilità dei beni prenotati nel 2025 ma consegnati nel 2026.
L’art. 2 del DM 7 maggio 2026, attuativo dell’art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, dispone che sono agevolabili ai fini del nuovo iper-ammortamento gli investimenti “completati”, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. l) dello stesso DM, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Per completamento degli investimenti 4.0, a norma del richiamato art. 1 comma 1 lett. l) del DM 7 maggio 2026, si intende la “data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati”.
Ne consegue che, ai fini dell’individuazione degli investimenti rilevanti per l’iper-ammortamento (e per l’individuazione della maggiorazione applicabile in base al plafond annuale), per i beni 4.0 rilevano le regole generali della competenza fiscale ai sensi del richiamato art. 109 del TUIR (es. data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale).
Sulla base dell’art. 1 comma 431 della L. 199/2025, tuttavia, il nuovo iper-ammortamento non si applica comunque agli investimenti che “beneficiano” delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, vale a dire del credito d’imposta per investimenti 4.0, riconosciuto anche per gli investimenti prenotati, con ordine e acconto minimo del 20%, entro il 31 dicembre 2025 e effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 (si veda “Scade il 30 giugno il termine «lungo» per gli investimenti ai fini del tax credit 4.0” del 4 giugno 2026).
Tanto premesso, in linea di massima, l’effettuazione dell’investimento con consegna nel 2026 consentirebbe di accedere all’iper-ammortamento, non assumendo alcuna rilevanza per la nuova agevolazione (a differenza di quanto avveniva per il credito transizione 5.0) l’avvio, con prenotazione, dell’investimento nel 2025, fermo restando che in relazione a tale bene non si benefici del credito d’imposta 4.0.
Sul punto, nel corso di un webinar sul nuovo iper-ammortamento, Marco Calabrò, Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT, ha confermato che, rilevando l’art. 109 del TUIR, anche se l’investimento è stato avviato con ordine e acconto nel 2025 e comunicato, ma il bene è stato consegnato nel 2026, l’impresa può accedere al nuovo incentivo. In tale contesto ha inoltre precisato che sarà oggetto di chiarimenti, nell’ambito di una circolare di prossima emanazione, come verrà coordinata la rinuncia al credito 4.0.
La consegna dopo il 30 giugno preclude il credito 4.0
Se poi il bene ordinato nel 2025 sarà consegnato dopo il 30 giugno 2026, non potrebbe comunque essere considerata soddisfatta la condizione di effettuazione dell’investimento entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026, posta dall’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti prenotati nel 2025. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 29 gennaio 2026, affermando che nell’ipotesi in cui il “completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta”.
A maggior ragione, si ritiene, in tal caso il bene potrebbe rientrare nel nuovo iper-ammortamento.
Resta fermo che per la fruizione dell’iper-ammortamento occorre non solo il completamento dell’investimento secondo i suddetti principi, ma anche l’entrata in funzione e l’interconnessione, nonché la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, al fine di trasmettere la comunicazione di completamento.
Per approfondimenti sull’agevolazione si veda l’apposita Scheda di aggiornamento.
Da Eutekne.info