Via libera del Senato al Ddl. di conversione del decreto superbonus

Con 101 voti favorevoli e 64 contrari, il Ddl. di conversione del DL 39/2024 ha ottenuto la fiducia al Senato e passerà ora all’esame della Camera.

In relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi “edilizi” le principali novità del testo sono le seguenti:

  • per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, i c.d. “soggetti qualificati” dell’art. 121 del DL 34/2020 non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al medesimo art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL;
  • è prevista la “spalmatura obbligatoria” a 10 anni delle detrazioni superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%“, ma soltanto per quelle che derivano da spese sostenute dal 2024 in poi (si veda “Detrazione superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% spalmata in 10 anni” del 16 maggio 2024);
  • in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 121 comma 3 del DL 34/2020, i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione su spese agevolate sostenute dal 1° gennaio 2024 con il superbonus, il sismabonus o il bonus eliminazione barriere architettoniche 75% sono ripartiti, rispettivamente in 4 e 5 anni, a prescindere dal numero di quote annuali costanti in cui sarebbe altrimenti fruibile la corrispondente detrazione;
  • i “soggetti qualificati”, che hanno acquistato crediti d’imposta, derivanti da spese agevolate con il superbonus, il sismabonus o il “bonus barriere 75%”, riconoscendo al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale dei crediti medesimi, potranno utilizzare le rate compensabili a decorrere dall’anno 2025 in sei quote annuali costanti, anziché per l’intero ammontare nell’anno di “naturale” competenza finanziaria;
  • non sarà più possibile procedere alla presentazione di comunicazioni di opzione di cessione c.d. “differita”, ossia la cessione delle quote annuali residue di una detrazione di cui una o più quote annuali siano già state utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi già presentate (si veda “Stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi” del 13 maggio 2024).

La maggior parte delle disposizioni contenute nel testo dell’originario DL 39/2024 sono pertanto immutate.
In particolare, viene confermata l’eliminazione della possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, in relazione alle comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (non è più possibile aderire alla “remissione in bonis” successivamente al 4 aprile 2024 ed entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi), così come l’introduzione di una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (art. 3).
Confermato anche il divieto di compensazione dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo “sconto in fattura” per bonus edilizi, in presenza di ruoli scaduti per importi complessivamente superiori a 10.000 euro (art. 4).

Con il DL 39/2024, infine, è stata soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per ulteriori fattispecie che il DL 11/2023 e il DL 212/2023 avevano escluso dal “blocco” (art. 1). Rispetto al testo originario del decreto sono introdotte modifiche per gli interventi che danno diritto al superbonus su immobili colpiti da eventi sismici.

da Eutekne.info

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