Infortunio sul lavoro: azienda responsabile per l’omessa formazione

Secondo la Cassazione il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al dipendente non formato se l’adempimento degli obblighi formativi-informativi avrebbe evitato l’evento.

La condotta imprudente del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro non interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva del legale rappresentante, in merito agli obblighi formativi e informativi imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e l’evento morte. Questo, in sintesi, il pensiero della Cassazione sezione penale, espresso con sentenza 17.03.2026, n. 14188.
La responsabilità del datore di lavoro si fonda sul presupposto, secondo gli Ermellini, che l’adempimento degli obblighi informativi e formativi avrebbe evitato l’evento. Analizziamo la questione in dettaglio.

Fatti all’origine della controversia – La controversia all’esame della Cassazione trae origine della sentenza della Corte di appello di Brescia che confermava la responsabilità del legale rappresentante di una società in nome collettivo operante nel settore boschivo, per l’omicidio colposo di un lavoratore alle sue dipendenze, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare degli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 (Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ricorso – L’imputato (legale rappresentante dell’azienda) presentava ricorso contro la sentenza di secondo grado sostenendo che, dalla documentazione agli atti, nonché dalle acquisite prove testimoniali, sarebbe “emersa la circostanza per cui la persona offesa, non esperta in quanto mera apprendista, sarebbe stata investita delle sole mansioni inerenti al taglio di abeti e alla relativa sramatura, funzionali al conseguente esbosco e al successivo ripristino dell’area boschiva” (sentenza).
Nonostante ciò, l’infortunato avrebbe “comunque operato sulla ceppaia del faggio, divelto dall’abete tagliato, agendo, al di fuori dalle evidenziate mansioni affidategli e di propria iniziativa, con modalità imprudenti e contrarie al documento di valutazione dei rischi” (D.V.R.).

Pensiero della Suprema Corte – Investita della questione la Corte Suprema di Cassazione, IV sezione penale, giudica il ricorso inammissibile. Sul punto gli Ermellini fanno riferimento a una duplice condotta omissiva:

  • omessa informazione del lavoratore in ordine a misure e attività di protezione e prevenzione specificamente previste nel D.V.R.;
  • omessa formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza.
    È stato sul punto accertato, prosegue la Suprema Corte, che l’adempimento degli obblighi informativi e formativi “avrebbe evitato l’evento, concretizzazione dello specifico rischio alla cui gestione era preordinato il D.V.R.”.
    I giudici d’appello, secondo la Cassazione, nell’esplicitare e fare criticamente proprio l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, evidenziano che lo stesso D.V.R. riporta come misure obbligatorie le apposite linee guida regionali “non seguite dal lavoratore in quanto non informato e formato”, ossia:
  • l’utilizzo di corda d’acciaio;
  • l’evitare collisioni con la ceppaia in movimento, rimanendo a monte di essa.

L’informazione-formazione del lavoratore avrebbe evitato il comportamento imprudente – Si è quindi trattato, si legge nella sentenza, di omissione delle cautele in materia di informazione e formazione, rientranti nella gestione del rischio di competenza del legale rappresentante, in quanto finalizzate “proprio a evitare il comportamento imprudente del lavoratore nella specie accertato”.
La condotta imprudente del lavoratore non è stata pertanto ritenuta “interruttiva del nesso causale” tra la condotta omissiva (del legale rappresentante) e l’evento, in quanto non tale da aver innescato un rischio eccentrico (cioè un rischio alto) rispetto a quello che il prevenuto era chiamato a gestire.

da Sistema Ratio

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