Tesserino di riconoscimento di cantiere

In tema di tesserino di riconoscimento in cantiere si sovrappongono svariate normative, ognuna definisce una parte specifica della normativa.

Soprattutto negli ultimi mesi del 2025 si è andata creando un po’ di confusione in tema di tesserino di riconoscimento di cantiere. Sul tema esistono svariate normative che è necessario armonizzare tra di loro per comprendere gli obblighi e la disciplina completa.

La norma principale di riferimento in tema di tesserino di cantiere è il D.Lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), come implementata dalla L. 136/2010. I datori di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Dal canto loro i lavoratori sono tenuti a esporre la tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, indicando anche la denominazione del committente. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro in capo al datore di lavoro e/o da 50 a 300 euro in capo al lavoratore in caso di mancato rispetto dell’obbligo.
Il D.L. 159/2025 convertito in L. 198/2025 (cd. Decreto Sicurezza) è andato a toccare nuovamente la materia. È importante evidenziare che lo stesso fa pieno riferimento all’obbligo sopra descritto, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, senza andare ad abrogarlo. Viene infatti ricordato che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L. 136/2010, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Viene demandata a un decreto attuativo, pertanto, la definizione di eventuali ulteriori ambiti, oltre ai cantieri, in cui sarà obbligatoria la tessera e le modalità di definizione del tesserino nella sua nuova veste, ma permane lo stesso identico obbligo precedente, seppur con qualche piccola integrazione. Anche la sanzione permane invariata.

Altra cosa, completamente differente, è invece il badge elettronico di cantiere. Il D.L. 189/2016, convertito in L. 229/2016, e l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 216/2024 hanno previsto che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma (con obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del Lavoro e regolarmente operanti nelle Province Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L’Aquila e Teramo) sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi. Il badge rientra in un progetto di monitoraggio dei soli cantieri del cd. “cratere del sisma” e deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la fotografia, l’impresa di appartenenza con data di inizio del rapporto, la Cassa edile che ha emesso il badge ed essere contrassegnato da un colore di identificazione (banda bianca per i lavoratori edili, banda rossa per i lavoratori non edili). Il badge viene rilasciato dalle Casse edili di competenza, tramite un servizio telematico messo a punto e gestito da CNCE. Con D.P.C.M. 13.04.2026, n. 332 è stata data attuazione all’ordinanza del Commissario Straordinario del 2024, confermando la competenza delle Casse edili al rilascio del badge e definendo le linee guida per la corretta applicazione della normativa. È prevista la regolarizzazione dei cantieri entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, con monitoraggio e analisi fino al 31.12.2026.
Si evidenzia che la L. 40/2025 (art. 22) ha esteso il badge in esame ai cantieri di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi in genere, ma tale normativa è ancora in attesa di attuazione.

da Sistema Ratio

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