Decreto PNRR-2 in Gazzetta, al via i nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica a carico dei forfetari e dei cd. “soggetti minori”

L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 dispone la soppressione di una parte dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. Ad essere cancellati sono gli esoneri attualmente in vigore con riferimento agli obblighi del cd. “fisco elettronico” a favore dei soggetti:
– rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
– rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
– che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Gli esoneri sono cancellati con un calendario differenziato a seconda della “dimensione” del contribuente, valutata in base ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno.
– Ricavi compensi anno precedente Oltre a 25mila obbligo dal 1° luglio 2022
– Ricavi compensi anno precedente Fino a 25 mila obbligo 1° gennaio 2024
Per determinare pertanto i nuovi obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022 sarà indispensabile quantificare l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno 2021, tenendo in opportuna considerazione il ragguaglio a periodo per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.

Il venire meno degli esoneri in materia di e-fattura comporterà che i soggetti “nuovi obbligati” verranno attratti in toto nel mondo del “fisco elettronico”, comportando non solo l’obbligo di emettere fattura tramite Sistema di Interscambio, ma anche di ottemperare ad una serie di adempimenti collaterali:
– ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Consultazione, e di registrare il canale di ricezione preferenziale in piattaforma Fatture e Corrispettivi);
– conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute a norma CAD (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Conservazione).
Inoltre, all’atto del passaggio dalla modalità analogica alla modalità elettronica, anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture dovrà avvenire in elettronico, con versamento a cadenza trimestrale.

Regime sanzionatorio
Per quanto riguarda i termini di emissione – ovvero di invio dei files xml al Sistema di Interscambio – delle fatture elettroniche da parte dei soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfetario, valgono i termini ordinari, ovvero:
– 12 giorni dall’esecuzione dell’operazione, nel caso di fattura immediata;
– entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.
La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario o di vantaggio, è punita con la sanzione di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui «2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».

Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022, è previsto un periodo di tolleranza: per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, a condizione che la fattura venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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