La mancata regolarizzazione degli elenchi INTRASTAT nei termini previsti può comportare l’applicazione di una distinta sanzione per ogni modello interessato dalla violazione. È questa la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21.05.2026, n. 15524, negando, nel caso esaminato, la possibilità di rideterminare le sanzioni attraverso il più favorevole criterio del cumulo giuridico.
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di Finanza, da cui sono emerse irregolarità nella gestione degli acquisti intracomunitari di una società. Nello specifico, nei modelli INTRA-2 non erano stati riportati alcuni dati relativi ai costi di trasporto addebitati in fattura. Pur avendo effettuato le variazioni rilevanti ai fini fiscali, la contribuente non aveva provveduto alle corrispondenti rettifiche degli elenchi INTRA. Le contestazioni riguardavano le annualità 2008, 2009 e 2010.
Il contenzioso si è poi concentrato sulla misura delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Puglia ne aveva infatti riconosciuto l’applicabilità, rideterminandole però secondo le regole del cumulo giuridico. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale conclusione, sostenendo che le singole violazioni dovessero essere sommate secondo il criterio del cumulo materiale.
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria e individua nell’art. 11, c. 4 D.Lgs. 471/1997 la disposizione decisiva per la soluzione della controversia. La norma prevede per l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT o per la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, una sanzione da 500 a 1.000 euro “per ciascuno di essi”. Lo stesso comma contempla, tuttavia, 2 situazioni di favore: la sanzione viene dimezzatain caso di presentazione entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici e non viene applicata se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta.
Proprio queste 2 possibilità assumono rilievo nella risposta della Cassazione. Nel caso in questione non vi era stata né una presentazione entro i 30 giorni, tale da consentire la riduzione della sanzione, né una tempestiva integrazione dei dati mediante trasmissione dell’elenco corretto. Pertanto, venute meno tali ipotesi, diventa determinante la formulazione letterale della norma: la previsione secondo cui la sanzione è applicata “per ciascuno” degli elenchi attribuisce autonomia alle singole violazioni e detta uno specifico criterio per la loro quantificazione.
Da qui l’esclusione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 D.Lgs. 472/1997. Se gli elenchi interessati sono più di 1, le relative sanzioni (500 euro ad elenco) devono essere calcolate separatamente e successivamente sommate. La Cassazione considera pertanto corretto il cumulo materiale applicato dall’Ufficio e cassa la decisione della C.T.R. che aveva seguito il criterio più favorevole per il contribuente.
La pronuncia si sofferma infine sulla natura delle irregolarità. La Corte ricorda la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali: soltanto queste ultime sono sottratte alla sanzione, in quanto non incidono sul tributo e non sono idonee a pregiudicare l’attività di controllo. Nel caso esaminato, tuttavia, la natura formale e sanzionabile delle violazioni era già definitivamente acquisita, poiché la relativa statuizione non era stata impugnata dalla società.
Da Sistema Ratio