Per gli iper-ammortamenti 2026 serve la certificazione contabile

Tra gli adempimenti documentali per l’iper-ammortamento ex L. 199/2025, oltre alla perizia tecnica asseverata per tutti i beni (a prescindere dall’importo dell’investimento), è richiesta la certificazione contabile del revisore.
Tale documentazione è necessaria per inviare la comunicazione di completamento. Posto che, per investimenti 4.0 completati e interconnessi nel 2026, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro fine anno se si intende iniziare a fruire degli iper-ammortamenti già nel modello REDDITI 2027, diventano cruciali le tempistiche per la predisposizione della certificazione contabile.
Fermo restando che, allo stato attuale, non risulta ancora emanato il decreto direttoriale per la trasmissione al GSE delle comunicazioni di completamento.

Con riferimento alla certificazione contabile, a norma dell’art. 7 del DM 7 maggio 2026, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato DLgs. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International federation of accountants (IFAC).

La disposizione ricalca quella già prevista in passato, ad esempio, per il credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2023, per cui, in assenza di specifiche indicazioni, si possono considerare validi, per quanto compatibili, i relativi chiarimenti.
In particolare, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle spese (cfr. circolare Min. Sviluppo economico 15 febbraio 2019 n. 38584).
L’attività di certificazione della documentazione contabile delle spese, quindi, deve assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio. Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l’attività di certificazione, secondo l’Agenzia, stante la natura e le finalità della stessa, tale attività non può essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare (così circ. Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019 n. 8, § 3.1).

In merito alla forma della certificazione, nel rilevare che le menzionate disposizioni non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa, sulla base di quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2016 n. 5 (§ 7 e 8), il suddetto documento potrebbe essere redatto in forma libera, contenendo in ogni caso l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.

Non è prevista l’agevolabilità delle spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione contabile richiesta ai fini degli iper-ammortamenti, neanche per le imprese non obbligate alla revisione, a differenza di quanto era stato previsto in relazione ad altri benefici (come, ad esempio, per il precedente credito d’imposta transizione 5.0).

L’impresa, ai sensi dell’art. 9 del DM 7 maggio 2026, è comunque tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni richieste, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

da Eutekne.info

ARTICOLI COLLEGATI