Soci lavoratori di Srl: stop ai contributi sugli utili non distribuiti

La base imponibile previdenziale del socio lavoratore di Srl non può comprendere automaticamente gli utili prodotti dalla società ma non distribuiti, quando tali somme restano accantonate a riserva e non sono imputate fiscalmente al socio. È il principio che emerge dalle ordinanze della sezione Lavoro della Cassazione depositate il 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383. Il passaggio assume rilievo perché interviene su un contenzioso seriale che da anni contrappone l’Inps ai soci lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.

Il nodo è nella formulazione dell’art. 3-bis D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992, che rapporta la contribuzione alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef”. Nella Srl ordinaria il reddito prodotto dalla società è però assoggettato a Ires in capo alla stessa e non viene imputato, per il solo possesso della partecipazione, alla persona fisica. Se l’assemblea destina l’utile a riserva, la ricchezza rimane quindi nel patrimonio sociale e non entra nella disponibilità del socio come reddito d’impresa (dal 2018 non più tassato ai fini Irpef ma soggetto ad imposta sostitutiva del 26%). Proprio su questo punto la Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 27.02.2026, n. 4489, aveva rimesso la questione alla pubblica udienza, sottolineandone la particolare rilevanza e la natura seriale.

Le nuove decisioni si pongono in contrasto con l’impostazione amministrativa finora seguita dall’Istituto. L’Inps continua infatti a indicare, anche nelle proprie informazioni operative aggiornate al 2026, che per il socio lavoratore di Srl la base imponibile comprende la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall’assemblea e dalla distribuzione. La circolare 10.06.2021, n. 84 aveva escluso i redditi di capitale dalla base contributiva per il socio che non svolge attività lavorativa nella società, senza però abbandonare l’impostazione riferita al socio lavoratore. Per il socio che presta attività abituale e prevalente nella Srl sussiste, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti e di versamento della contribuzione minimale e proporzionale. L’esistenza dell’obbligo assicurativo, tuttavia, non consente di identificare indiscriminatamente il reddito d’impresa della società con la base imponibile previdenziale del socio. L’iscrizione alla gestione dipende dall’attività svolta personalmente, con carattere di abitualità e prevalenza; la misura della contribuzione eccedente il minimale va invece calcolata nel rispetto della nozione legislativa di reddito imponibile del soggetto iscritto. È proprio su questa distinzione, tra presupposto dell’iscrizione e determinazione dell’imponibile, che si concentra il valore delle nuove ordinanze.

La distinzione rispetto alle società di persone resta decisiva. In queste ultime l’art. 5 del Tuir prevede l’imputazione per trasparenza del reddito ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione. Nelle Srl, invece, un effetto analogo si produce soltanto quando ricorrono i presupposti e viene esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 del Tuir. In tale ipotesi il reddito è imputato direttamente ai soci e il quadro contributivo cambia, perché viene meno il presupposto sul quale si fonda l’esclusione degli utili semplicemente accantonati. In questa ipotesi il reddito della società viene dichiarato dai soci ai fini Irpef secondo il meccanismo della trasparenza alla pari di quanto avviene per le società di persone, e proprio per l’effettiva imputazione fiscale la base imponibile previdenziale del socio lavoratore può comprendere quel reddito, anche se l’utile non è stato erogato finanziariamente. Il discrimine operativo, quindi, non è soltanto la distribuzione del dividendo, ma la circostanza che il reddito sia stato o meno imputato al socio ai fini Irpef.

Sul piano pratico, le ordinanze possono incidere soprattutto sulle controversie ancora aperte e sugli avvisi fondati sull’inclusione degli utili accantonati a riserva. Più prudente è invece il tema dei versamenti già eseguiti o delle posizioni ormai definite, per i quali occorre verificare il titolo del pagamento, i termini di prescrizione e decadenza e l’eventuale definitività degli atti. Resta inoltre necessario attendere la piena disponibilità dei testi delle 7 ordinanze per delimitare con precisione motivazione e portata dei principi affermati, prima di tradurli in scelte dichiarative, rettifiche del quadro RR o richieste di rimborso.

da Sistema Ratio

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