Breve promemoria 2026 per l’inizio attività di ASD e SSD

Con l’avvio della nuova stagione sportiva torna il momento di verificare affiliazioni, tesseramenti, certificati medici, rapporti di lavoro, adempimenti sul RASD e safeguarding. Di seguito un promemoria dei principali controlli da effettuare corredato da un’utile checklist che può essere scaricata e modificata

La ripresa dell’attività dopo la pausa estiva rappresenta, per associazioni e società sportive dilettantistiche, non soltanto il momento della riapertura di palestre, campi e impianti, ma anche l’occasione per verificare che la documentazione amministrativa e i principali adempimenti siano in ordine.

L’elenco che segue non pretende certo di essere esaustivo: ogni sodalizio dovrà adattarlo alla propria organizzazione, alla disciplina praticata e alle disposizioni del proprio ente di affiliazione. Così come potrà essere personalizzata la checklist che trovate allegata in fondo alla pagina.

Affiliazione e tesseramenti

Partiamo dunque da questo primo controllo, che riguarda il rinnovo dell’affiliazione, tenendo conto che non tutti gli organismi sportivi fanno coincidere l’anno sportivo con l’anno solare: occorre pertanto verificare le scadenze previste dalla propria FSN, DSA o EPS e completare tempestivamente il rinnovo.

All’affiliazione segue il tesseramento degli atleti, dei tecnici e degli altri soggetti per i quali esso sia richiesto. Questo deve essere perfezionato prima della riscossione della quota di frequenza per i non soci qualora si intenda applicare il regime fiscale agevolato previsto per le attività istituzionali svolte nei confronti dei tesserati.

Libro soci: attenzione a nuove ammissioni e cessazioni

Per le ASD la ripresa dell’attività è anche il momento opportuno per verificare il libro soci, controllando che siano state correttamente registrate le nuove ammissioni, nel rispetto della procedura prevista dallo statuto, e che siano state annotate le eventuali cessazioni dalla qualifica di associato.

Particolare cautela richiedono le ipotesi di morosità: la mancata corresponsione della quota associativa non comporta necessariamente l’automatica perdita della qualità di socio. Occorre applicare la specifica disciplina contenuta nello statuto e rispettare l’eventuale procedimento di esclusione ivi previsto.

Certificati medici: verificare scadenze e tipologia dell’attività

Altro controllo essenziale riguarda i certificati di idoneità sportiva che per l’attività sportiva non agonistica deriva la propria la disciplina deriva dal d.m. 24 aprile 2013 e successive modificazioni. I bambini di età compresa tra zero e sei anni sono esonerati dall’obbligo di certificazione per l’attività non agonistica, salvo specifica indicazione del pediatra; per gli altri soggetti rientranti nell’ambito della certificazione non agonistica occorre verificare la presenza e la validità del certificato. Per l’attività agonistica trova invece applicazione la specifica disciplina prevista per l’idoneità agonistica.

È consigliabile infine predisporre uno scadenzario dei certificati, evitando che l’atleta continui l’attività dopo la scadenza del documento.

Defibrillatore: non basta averlo nell’impianto

Prima della ripresa dell’attività è opportuno verificare anche la situazione del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata (DAE), verificando che l’impianto utilizzato sia dotato del dispositivo e, soprattutto, che lo stesso sia effettivamente funzionante: batterie, elettrodi e altri componenti devono essere controllati e sostituiti secondo le indicazioni del produttore, valutando se avvalersi di un soggetto specializzato per l’effettuazione di tali verifiche

In caso di impianto utilizzato da più associazioni o società sportive è particolarmente opportuno definire chiaramente all’interno di un contratto, o comunque per iscritto, chi sia incaricato delle verifiche e della manutenzione, evitando che la sovrapposizione delle responsabilità determini, nella pratica, l’assenza di controlli.

BLSD: verificare la presenza degli addetti formati

Alla presenza del DAE si collega la formazione delle persone abilitate al suo utilizzo.

Il d.m. 26 giugno 2017 richiede la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo: è pertanto opportuno verificare quali tecnici e collaboratori dispongano di formazione BLSD valida e organizzare i turni in modo da assicurare la copertura richiesta, necessaria in tutto il periodo di apertura dell’impianto,

Può essere utile predisporre un registro interno delle presenze degli addetti BLSD, con indicazione dei relativi turni. Si tratta di una misura organizzativa prudenziale, particolarmente utile per dimostrare che il sodalizio ha predisposto un sistema effettivo di presidio dell’emergenza.

Nuova stagione, nuovi contratti di lavoro sportivo

La ripresa dell’attività coincide spesso con l’avvio o il rinnovo dei rapporti con allenatori, istruttori e tecnici.

Occorre quindi verificare che ogni rapporto sia correttamente qualificato:  co.co.co., ove ne ricorrano i presupposti, tenendo presente che nell’area del dilettantismo opera la presunzione prevista dall’art. 28 del d.lgs. 36/202, fra i quali il limite delle 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive.

Particolare attenzione va inoltre prestata all’eventuale applicazione di accordi collettivi e CCNL pertinenti alla specifica disciplina e al rapporto instaurato.

Collaborazioni amministrativo-gestionali

Analoga verifica deve essere effettuata per i soggetti che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore di ASD e SSD: contemplate dall’art. 37 del d.lgs. 36/2021, queste collaborazioni non costituiscono lavoro sportivo in senso stretto ed è importante predisporre un contratto coerente con l’attività effettivamente svolta.

Gli adempimenti attraverso il RASD

Una volta instaurati i rapporti, occorre prestare attenzione agli adempimenti effettuabili attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD): per le co.co.co. sportive l’art. 28 del d.lgs. 36/2021 consente di effettuare attraverso il Registro le comunicazioni previste dalla disciplina del lavoro. In particolare si ricorda che la comunicazione relativa all’inizio del rapporto va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio della collaborazione.

Autocertificazione prima del pagamento

L’art. 36, comma 6-bis, d.lgs. 36/2021 dispone che, all’atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilasci un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche nell’anno solare: si tratta di un documento indispensabile per consentire al committente di verificare il raggiungimento delle soglie fiscali e previdenziali, soprattutto quando il collaboratore svolge attività per più sodalizi.

La procedura interna dovrebbe pertanto prevedere l’acquisizione della dichiarazione prima o contestualmente a ciascun pagamento.

I pagamenti devono avvenire esclusivamente con modalità tracciate (bonifico bancario, assegno non trasferibile, ecc.): diversamente, si perde il diritto alle agevolazioni.

Soglia di 5.000 euro e Gestione separata INPS

Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo iscritti alla Gestione separata INPS, l’obbligo contributivo scatta sulla parte di compenso che eccede complessivamente 5.000 euro annui, secondo il principio di cassa.

La soglia deve essere verificata considerando i compensi percepiti dal lavoratore anche da più committenti.

Per i co.co.co. gli adempimenti contributivi e il versamento sono posti in capo al committente; diversa è la posizione del lavoratore autonomo sportivo, per il quale devono essere verificati gli specifici adempimenti di iscrizione alla Gestione separata.

È quindi opportuno non formulare la regola come un indistinto obbligo del “co.co.co. che supera 5.000 euro di aprire la propria posizione INPS”: gli adempimenti cambiano a seconda della tipologia del rapporto.

Per il 2026 restano ferme le specifiche aliquote della Gestione separata comunicate dall’INPS con circolare n. 8 del 3 febbraio 2026.

Lavoro con i minori e certificato del casellario

Il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve acquisire il certificato del casellario giudiziale previsto dalla disposizione. L’obbligo va verificato al momento dell’instaurazione del rapporto e in occasione della stipula di un nuovo contratto alla scadenza del precedente.

MOG e Responsabile Safeguarding: dalla carta alla gestione quotidiana

La stagione 2026/2027 deve iniziare anche con una verifica sostanziale degli adempimenti in materia di safeguarding.

Non è più sufficiente controllare di avere formalmente adottato il Modello Organizzativo e di Gestione e nominato il Responsabile safeguarding. Occorre verificare che il modello sia concretamente applicato, aggiornato e coerente con le linee guida dell’organismo sportivo affiliante.

In particolare, è opportuno controllare:

  • che il MOG e il codice di condotta siano effettivamente disponibili e conosciuti;
  • che nominativo e contatti del Responsabile safeguarding siano pubblicizzati;
  • che tesserati e, nel caso di minori, esercenti la responsabilità genitoriale ricevano le informazioni previste;
  • che le procedure per le segnalazioni siano concretamente utilizzabili;
  • che il modello sia coerente con i rischi specifici dell’attività svolta dal sodalizio;
  • che il Responsabile sia posto nelle condizioni di esercitare effettivamente e con autonomia le proprie funzioni.

La giurisprudenza federale del 2025 e del 2026 ha ulteriormente evidenziato che ritardi, omissioni e inadeguata attuazione delle misure di safeguarding possono assumere autonoma rilevanza disciplinare.

Volontari: attenzione soprattutto in occasione degli eventi

La ripresa delle gare e delle manifestazioni comporta spesso il coinvolgimento di volontari sportivi, materia disciplinata dall’art. 29 d.lgs. 36/2021. Come è noto le prestazioni dei volontari non sono remunerate, e tuttavia, in presenza dei relativi presupposti, sono possibili i rimborsi delle spese sostenute e, per le manifestazioni e gli eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi competenti, anche i rimborsi forfettari entro il limite normativamente previsto di 400 euro mensili.

Proprio perché la disciplina dei rimborsi forfettari presenta specifici effetti anche previdenziali e informativi, è necessario documentare correttamente l’attività svolta, acquisire le dichiarazioni richieste e adempiere agli obblighi di comunicazione tramite RASD.

Non va inoltre dimenticata la copertura assicurativa obbligatoria prevista per i volontari sportivi.

da Fisco e Sport

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