Va regolarizzata la fattura con Iva da un operatore estero

Le Entrate a Telefisco: comunicazione all’esterometro con utilizzo del TD 28 per mancato reverse charge da parte dell’acquirente/committente nazionale per dichiarare l’errore del non residente identificato in Italia

In caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva da un soggetto non residente identificato in Italia, l’utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione, ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.

Questo principio, che è uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2024, ha delle conseguenze operative per i contribuenti, perché nella specifica situazione sono obbligati per regolarizzare l’operazione a provvedere anche a effettuare un ravvedimento operoso con assolvimento della sanzione ridotta prevista dall’articolo 6, comma 9-bis 1, del Dlgs 471/1997.

La risposta dell’Agenzia fornisce, oltre al predetto principio, anche le modalità pratiche di compilazione del documento da inviare al SdI e sottolinea (profilo da non sottovalutare) l’errore che molti operatori commettono nel coinvolgere, fuori dei casi previsti, il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta del soggetto non residente.

Il primo profilo da considerare è la funzione del documento TD28. In effetti, l’operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, ancorché identificato in Italia, deve ricevere una fattura senza Iva direttamente da parte del soggetto non residente (senza mai coinvolgere il rappresentante fiscale). L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.

Se questo non avviene e il soggetto non residente emette una fattura con Iva, l’operazione risulta irregolarmente certificata. A dire il vero fino al 1° febbraio 2024 non era chiaro come l’operatore stabilito potesse regolarizzarla e come potesse comunicare all’Agenzia i dati dell’operazione. Proprio a questo ultimo fine le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono l’utilizzo della tipologia di documento TD28. Tale codice, come si ricorda, prima veniva utilizzato solo per le operazioni con San Marino.

Quello che viene ora chiarito dall’agenzia delle Entrate è che l’utilizzo di tale documento non ha una funzione di regolarizzazione dell’operazione, ma solo di comunicazione al fisco dei dati della specifica fattura.

Per regolarizzare l’operazione l’acquirente nazionale, se l’imposta è stata debitamente versata dal soggetto non residente, deve provvedere ad effettuare un ravvedimento, pagando la sanzione minima pari a 250 eur prevista dall’articolo 6, comma 9 bis 1, del Dlgs 471/1997 (ridotta in relazione alle regole imposte dall’istituto del ravvedimento operoso).

In relazione all’esterometro, l’agenzia delle Entrate sottolinea le modalità di compilazione della fattura con utilizzo del TD28. Per questo è necessario evidenziare che la stessa deve contenere:

  • nel campo «CedentePrestatore» i dati identificativi del cedente/prestatore estero e non i dati di identificazione Iva nazionale del soggetto non residente. Su questo punto ci preme evidenziare che ancora oggi molto spesso i soggetti non residenti utilizzano in fatturazione irregolarmente il codice identificativo nazionale. Codice che deve essere utilizzato solo quando il soggetto non residente è debitore dell’imposta in Italia ovvero se realizza da e verso l’Italia operazioni con l’estero;
  • nel campo «data» deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal cedente/prestatore non identificato;
  • per «il numero» è necessario utilizzare la numerazione progressiva scelta dal mittente;
  • per «i dati fatture collegate». L’agenzia delle Entrate suggerisce di utilizzare il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito. Questa fattura va comunque conservata. Su questo si suggerisce di conservarla elettronicamente e di abbinarla (con un link elettronico) ai dati forniti con l’esterometro.

Ultima informazione da comunicare è l’imponibile e l’imposta come indicata nella fattura originaria analogicamente ricevuta.

da Il Sole 24 Ore

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